Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per i reati indicati. Il ricorso contestava: 1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della sentenza per mancato riconoscimento di un vizio totale o parziale di mente ai sensi dell'art. 88 c.p., con particolare riferimento al fatto che la Corte d'appello non ha valutato la relazione medica prodotta; 2) mancata assunzione di prova decisiva, ovvero omissione della nomina di un perito medico nonostante la richiesta di perizia in appello e in conclusioni; 3) inosservanza dell'art. 179 c.p.p. per non aver rinviato l'udienza del 15/11/2023 in cui il difensore di fiducia era assente per legittimo impedimento comunicato via PEC; 4) mancata adeguata considerazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 c.p.), mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di pene sostitutive nonché esclusione ingiustificata di benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha rilevato che la Corte di appello si era limitata a dichiarare l'inidoneità della documentazione medica senza adeguata motivazione e senza pronunciarsi sulla richiesta di perizia. Perciò la sentenza è stata annullata e il processo rinviato alla Corte di Appello di Perugia, che dovrà valutare se disporre una perizia medica sull'imputata alla luce della documentazione prodotta. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 628 e 582 cod. pen.
Indicano i reati e la partecipazione (art. 81 c.p.) contestati all'imputata; tali disposizioni definiscono il quadro fattuale-penale oggetto del giudizio ma non sono il centro della decisione di legittimità, che si concentra sulle questioni relative alla capacita' di intendere e di volere e alla prova peritale.
Norma relativa alla non imputabilità o al vizio totale o parziale di mente. La Corte ha ricordato che, quando la difesa prospetta elementi specifici e concreti sulla possibile incapacità, il giudice è obbligato a motivare adeguatamente il rifiuto di riconoscere il vizio e, se la motivazione è insufficiente, la decisione può essere annullata e rinviata per l'eventuale accertamento peritale.
Norma che disciplina le conseguenze dell'assenza del difensore di fiducia e le possibili misure (rinvio, nomina di difensore d'ufficio). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo a questa norma sulla base della motivazione già contenuta nella sentenza impugnata.
Riferimento alla circostanza attenuante contestata (come dedotto dalle parti). La Corte ha ritenuto la questione assorbita rispetto alle doglianze principali che hanno determinato l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- Se la difesa produce documentazione medica specifica e anteriore ai fatti che prospetta disturbi rilevanti, il giudice d'appello non può liquidarla come "totalmente inidonea" senza una motivazione puntuale e confrontabile con gli elementi prodotti; in difetto la decisione è vulnerabile in Cassazione.
- Quando la prospettazione difensiva contiene elementi concreti e specifici sulla possibile incapacità di intendere e di volere, il giudice deve valutare se la perizia è necessaria: l'omessa nomina di perito senza adeguata motivazione può determinare annullamento e rinvio.
- Le questioni processuali (es. assenza del difensore per legittimo impedimento) devono essere valutate sulla base della motivazione di merito; se quest'ultima è congrua, il motivo può essere ritenuto infondato in Cassazione.
- Richieste relative all'applicazione di attenuanti o a benefici della sospensione condizionale della pena possono risultare assorbite se la Corte superiore annulla il giudizio per vizi istruttori che richiedono un nuovo esame del fatto.
- In situazioni analoghe, per ottenere il riesame della capacità mentale è strategico che la difesa produca documentazione specialistica dettagliata e domandi esplicitamente la perizia; il giudice dovrà motivare puntualmente l'eventuale rifiuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18645/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18649/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2026 del 25/05/2026
- Sentenza penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →