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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per i reati indicati. Il ricorso contestava: 1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della sentenza per mancato riconoscimento di un vizio totale o parziale di mente ai sensi dell'art. 88 c.p., con particolare riferimento al fatto che la Corte d'appello non ha valutato la relazione medica prodotta; 2) mancata assunzione di prova decisiva, ovvero omissione della nomina di un perito medico nonostante la richiesta di perizia in appello e in conclusioni; 3) inosservanza dell'art. 179 c.p.p. per non aver rinviato l'udienza del 15/11/2023 in cui il difensore di fiducia era assente per legittimo impedimento comunicato via PEC; 4) mancata adeguata considerazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 c.p.), mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di pene sostitutive nonché esclusione ingiustificata di benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha rilevato che la Corte di appello si era limitata a dichiarare l'inidoneità della documentazione medica senza adeguata motivazione e senza pronunciarsi sulla richiesta di perizia. Perciò la sentenza è stata annullata e il processo rinviato alla Corte di Appello di Perugia, che dovrà valutare se disporre una perizia medica sull'imputata alla luce della documentazione prodotta. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 628 e 582 cod. pen.

    Indicano i reati e la partecipazione (art. 81 c.p.) contestati all'imputata; tali disposizioni definiscono il quadro fattuale-penale oggetto del giudizio ma non sono il centro della decisione di legittimità, che si concentra sulle questioni relative alla capacita' di intendere e di volere e alla prova peritale.

  • art. 88 cod. pen.

    Norma relativa alla non imputabilità o al vizio totale o parziale di mente. La Corte ha ricordato che, quando la difesa prospetta elementi specifici e concreti sulla possibile incapacità, il giudice è obbligato a motivare adeguatamente il rifiuto di riconoscere il vizio e, se la motivazione è insufficiente, la decisione può essere annullata e rinviata per l'eventuale accertamento peritale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'assenza del difensore di fiducia e le possibili misure (rinvio, nomina di difensore d'ufficio). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo a questa norma sulla base della motivazione già contenuta nella sentenza impugnata.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riferimento alla circostanza attenuante contestata (come dedotto dalle parti). La Corte ha ritenuto la questione assorbita rispetto alle doglianze principali che hanno determinato l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • Se la difesa produce documentazione medica specifica e anteriore ai fatti che prospetta disturbi rilevanti, il giudice d'appello non può liquidarla come "totalmente inidonea" senza una motivazione puntuale e confrontabile con gli elementi prodotti; in difetto la decisione è vulnerabile in Cassazione.
  • Quando la prospettazione difensiva contiene elementi concreti e specifici sulla possibile incapacità di intendere e di volere, il giudice deve valutare se la perizia è necessaria: l'omessa nomina di perito senza adeguata motivazione può determinare annullamento e rinvio.
  • Le questioni processuali (es. assenza del difensore per legittimo impedimento) devono essere valutate sulla base della motivazione di merito; se quest'ultima è congrua, il motivo può essere ritenuto infondato in Cassazione.
  • Richieste relative all'applicazione di attenuanti o a benefici della sospensione condizionale della pena possono risultare assorbite se la Corte superiore annulla il giudizio per vizi istruttori che richiedono un nuovo esame del fatto.
  • In situazioni analoghe, per ottenere il riesame della capacità mentale è strategico che la difesa produca documentazione specialistica dettagliata e domandi esplicitamente la perizia; il giudice dovrà motivare puntualmente l'eventuale rifiuto.

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