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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13113/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino ucraino, trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri e sottoposto a convalida giudiziale del trattenimento, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, sostenendo, in sintesi: che il trattenimento fosse stato disposto per eseguire un’espulsione amministrativa o comunque un provvedimento di allontanamento non correttamente qualificato; che il verbale di udienza fosse irregolare per mancanza del numero di registro generale e delle sottoscrizioni delle parti e dei difensori; che il giudice non avesse verificato in concreto i presupposti del trattenimento di cui all’art. 14 TUI, in particolare la possibilità di adottare misure meno coercitive alternative al trattenimento, soprattutto a fronte della disponibilità di un passaporto valido; e che il provvedimento del giudice fosse del tutto privo di adeguata motivazione, essendosi risolto in un modulo prestampato con mera crocetta. I controricorrenti hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo anche che il trattenimento fosse funzionale non a un’espulsione prefettizia, ma a un respingimento disposto dal questore. La Corte ha ritenuto non decisiva l’incertezza sulla qualificazione iniziale del provvedimento amministrativo, ma ha accolto la censura relativa al mancato scrutinio delle misure alternative al trattenimento e al mancato esame dei presupposti di proporzionalità imposti dall’art. 14 TUI, come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché il giudice di merito non aveva esaminato la possibilità di applicare misure meno coercitive rispetto al trattenimento, nonostante la dedotta esistenza di un passaporto valido e la necessità di uno scrutinio rigoroso imposta dalla disciplina nazionale letta in conformità al diritto dell’Unione. La cassazione è stata pronunciata senza rinvio perché, al momento della decisione, era ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato come norma del Testo unico immigrazione in tema di espulsione e convalida; la Corte ne valorizza il collegamento con la procedura di trattenimento e con il controllo giudiziale sulla legittimità del provvedimento amministrativo.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Interpretato nel senso che il trattenimento deve essere scrutinato in modo rigoroso e che vanno valutate in concreto le misure alternative meno coercitive; la decisione è illegittima se il giudice omette tale verifica.

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per distinguere il respingimento immediato e quello con accompagnamento alla frontiera, nonché per chiarire il rapporto con le procedure di convalida e con il trattenimento.

  • art. 126 c.p.c.

    La mancanza della sottoscrizione del verbale di udienza da parte del dichiarante non comporta nullità, ma una mera irregolarità, in assenza di una specifica sanzione normativa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    La Corte la utilizza come parametro interpretativo dell’art. 14 TUI: il trattenimento è ammesso solo se necessario e se non sono efficacemente applicabili misure meno coercitive; deve essere motivato in fatto e in diritto e riesaminato in modo rigoroso.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in tema di liquidazione dei compensi e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Indicato come disposizione che, nel giudizio di cassazione, individua il giudice competente a liquidare le spettanze del difensore nel caso di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Escluso quale base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente sia un’Amministrazione statale.

  • art. 142 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per evidenziare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare in concreto se sussistano i presupposti sostanziali della misura e, in particolare, se possano essere applicate misure alternative meno coercitive; l’omesso scrutinio di tale profilo rende illegittima la convalida.
  • L’art. 14 TUI va interpretato in conformità alla direttiva 2008/115/CE: il trattenimento è misura extrema ratio, ammissibile solo se necessario per preparare il rimpatrio o l’allontanamento e se vi sia rischio di fuga o di ostacolo alla preparazione dell’operazione.
  • La disponibilità di un passaporto valido è elemento rilevante ai fini della valutazione sulle misure alternative e impone al giudice un esame specifico della possibilità di adottare prescrizioni meno afflittive del trattenimento.
  • Le irregolarità del verbale di udienza non determinano nullità se non sono previste dalla legge come cause invalidanti; in assenza di una specifica sanzione, la mancata sottoscrizione delle parti o del difensore integra una mera irregolarità.
  • Quando il termine legale per la convalida sia ormai decorso, la cassazione del decreto illegittimo può essere pronunciata senza rinvio, poiché non residua alcun potere del giudice di merito di provvedere nuovamente sulla convalida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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