Cassazione Penale, Sentenza n. 21157/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Prato del 20/05/2024 che ha rigettato le richieste di riesame avverso il decreto del 08/04/2024 con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo di denaro (euro 125.665,00) e dell'immobile sito in Prato, via Nicolò Copernico (sede del "Prestige Poker"), per reati connessi al gioco d'azzardo (artt. 718 e 719 c.p.). I ricorrenti hanno articolato tre censure: 1) omissione di motivazione rispetto alla presunta liceità del "poker sportivo" e alla natura lecita delle somme rinvenute; 2) violazione dei principi di proporzionalità e pertinenzialità rispetto all'estensione del sequestro immobiliare (sostenendo che gran parte dell'immobile fosse destinata ad attività lecite e non attinente al reato); 3) illegittimità del sequestro su immobile di proprietà di terzi (Immobiliare Tavanella di Baroncelli Giulio e C. s.a.s.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il Tribunale e il G.I.P. avevano motivato adeguatamente il fumus commissi delicti con riferimento al consistente denaro rinvenuto nelle casseforti, alle immagini di videosorveglianza, al meccanismo del "re-buy" e alla strumentalità dell'immobile allo svolgimento di attività di gioco d'azzardo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse dei ricorrenti a tutelare il diritto del proprietario terzo. Per tali ragioni ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come parte della fattispecie penalmente rilevante connessa al gioco d'azzardo; il sequestro è stato disposto nell'ambito di procedimenti per reati concernenti il gioco illecito
Ulteriore norma penale relativa alla disciplina del gioco d'azzardo, indicata quale titolo del procedimento che ha giustificato il sequestro preventivo
Richiamato per affermare che la correzione materiale (correzione del numero della particella catastale) non è impugnabile con il rimedio del riesame ex art. 324 c.p.p., quindi certe rettifiche formali non autorizzano il riesame
Usato per precisare che il ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge e vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o apparente
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (omessa motivazione rispetto a punti specifici della difesa)
Invocato in relazione alle esigenze cautelari: il tribunale ha valutato proporzionalità e pertinenzialità del sequestro rispetto al reato, ritenendo giustificata la misura
Riferito in relazione ai limiti del sequestro preventivo su beni di proprietà di terzi; la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile per assenza di interesse dei ricorrenti a far valere i diritti del proprietario
Norma impiegata per giustificare la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Richiamata per motivare la facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, valutando le ragioni dell'inammissibilità
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti cautelari reali (sequestro) il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione assente/apparente: occorre dunque evidenziare vizi di diritto o motivazione strutturalmente insufficiente, non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti
- Per contestare il fumus del reato e la natura illecita del denaro sequestrato è necessario produrre elementi probatori concreti (documentazione contabile, registrazioni fiscali, registri incassi, immagini video che dimostrino l'uso lecito delle somme) in modo da confutare le argomentazioni probatorie dell'ufficio di polizia giudiziaria
- Le censure sulla proporzionalità e pertinenzialità del sequestro richiedono dimostrare concretamente che le parti dell'immobile sequestrate non hanno relazione strumentale con l'attività illecita (planimetrie, contratti, testimonianze, elementi che attestino attività lecite continuative e separate)
- Il terzo proprietario di un bene sequestrato deve far valere direttamente i propri diritti: chi impugna in proprio non può efficacemente tutelare l'interesse altrui (problema di legittimazione/ interesse ad agire)
- Nelle impugnazioni è strategico concentrarsi su profili di diritto o su carenze motivazionali strutturali (ad es. mancanza totale di motivazione, contraddizioni insanabili), perché la Corte di Cassazione non riesamina i fatti ma valuta la legalità e la motivazione del provvedimento
- Se si contesta la liceità di attività come il "poker sportivo", è utile esperire accertamenti amministrativi (es. pareri ADM/Agenzia Dogane e Monopoli) e produrre regolamenti/iter autorizzativi a supporto della tesi di liceità
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