Cassazione Civile, Ordinanza n. 27782/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice del comparto scuola volta a ottenere il riconoscimento degli incrementi stipendiali maturati in relazione ai servizi non di ruolo prestati dal 20.12.2007, con conseguente collocazione nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione, qualificando la pretesa come risarcitoria da inadempimento dell'obbligo contrattuale di non discriminazione e applicando il termine decennale. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c., sostenendo che la pretesa ha natura di credito retributivo e quindi è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretto in diritto ricondurre i crediti vantati alla natura retributiva e applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., richiamando il proprio orientamento, anche recente, in materia di successione di contratti a termine. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione impugnata, ma la Corte non ne fonda la decisione
la Corte applica il termine di prescrizione quinquennale ai crediti aventi natura retributiva; in particolare richiama il n. 4 dell'art. 2948 c.c.
norma ritenuta applicabile ai crediti maturati in relazione a rapporti a termine con natura retributiva, soggetti a prescrizione quinquennale
norma relativa alla comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale
art. 20918/2019
precedente di legittimità richiamato a sostegno del principio sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nei rapporti a termine
Massime di principio
- I crediti maturati in relazione a prestazioni lavorative rese nell'ambito di successione di contratti a termine, quando abbiano natura retributiva, sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- La qualificazione della pretesa come risarcitoria per violazione dell'obbligo di non discriminazione non è condivisibile quando il petitum sostanziale consiste nel pagamento di differenze stipendiali e nel riconoscimento dell'anzianità ai fini economici; in tal caso rileva la natura retributiva della domanda.
- Ai fini della prescrizione, la riconducibilità della domanda a un inadempimento contrattuale o a un credito retributivo va desunta dal contenuto sostanziale della pretesa e non dalla sola qualificazione prospettata dalla parte.
- Quando il giudice di merito abbia applicato un termine di prescrizione non corretto rispetto alla natura del credito, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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