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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per furto in abitazione pluriaggravato. Con il primo motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la nullità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato l'ammissione di ulteriori testi difensivi, sostenendo che la revoca delle prove testimoniali era illegittima. Con il secondo motivo lamentavano l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela e per l'estinzione del reato per prescrizione; contestavano anche la configurabilità dell'aggravante. Con il terzo e quarto motivo censuravano la qualificazione del fatto come furto tentato e la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma in modo ritenuto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità il primo motivo, poiché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione adeguata, evidenziando inoltre che nel verbale d'udienza non risultava una tempestiva eccezione di nullità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il reato era procedibile d'ufficio, la persona offesa coincideva con il titolare dell'abitazione e con il soggetto nel possesso del contatore, ed era irrilevante la mancata querela della compagnia elettrica; la doglianza sull'aggravante è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello, mentre l'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata in relazione alla disciplina sanzionatoria del furto in abitazione aggravato. I motivi relativi al tentativo e alla particolare tenuità del fatto sono stati ritenuti generici per indeterminatezza, in quanto privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 complessivi alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato, nel quadro del furto in abitazione pluriaggravato

  • art. 61 c.p.

    richiamato quale ulteriore aggravante contestata

  • art. 606 c.p.p.

    la censura sull'aggravante è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta previamente in appello, secondo il relativo onere di specificità e preclusione

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato ai fini dell'eccezione di prescrizione; la Corte lo usa per escludere la fondatezza dell'assunto difensivo sulla base della pena prevista per la fattispecie aggravata

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi terzo e quarto sono stati ritenuti generici e indeterminati per difetto dei requisiti di specificità dell'impugnazione

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dai ricorrenti, ma la doglianza è stata dichiarata generica e quindi inammissibile

  • art. 624-bis c.p.

    la Corte lo richiama nel valutare l'eccezione di prescrizione del furto in abitazione aggravato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La revoca dell'ammissione di prove testimoniali non integra motivo di ricorso ammissibile se il giudice di merito ha motivato sulla superfluità delle ulteriori deposizioni alla luce del compendio probatorio già acquisito e se non risulta una tempestiva eccezione di nullità.
  • Nei reati procedibili d'ufficio la mancata querela di un soggetto diverso dalla persona offesa effettiva non incide sulla procedibilità, specie quando la persona offesa coincide con il titolare del bene o con il soggetto nel possesso del bene tutelato.
  • Le questioni non prospettate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando la legge prevede una specifica preclusione processuale.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la censura è inammissibile se non indica chiaramente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza e non consente alla Corte di individuare il decisum impugnato.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto o della diversa qualificazione del fatto come tentativo richiede una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera allegazione generica determina l'inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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