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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47481/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che, in appello, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. il 13/11/2018 (giudizio abbreviato). Il ricorrente contestava il diniego delle attenuanti generiche sostenendo che la Corte di appello aveva illegittimamente utilizzato "precedenti di polizia" e condanne non definitive per negare le attenuanti, invocando la violazione degli artt. 62-bis c.p. e 9 L. 121/1981 (divieto di utilizzo dei dati degli archivi automatizzati della Polizia per finalità diverse da quelle previste).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello che ha negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore del ricorrente e per la presenza di elementi a suo carico (precedenti giudiziari, modalità del fatto che denotavano elevata pericolosità). La Cassazione ha altresì affermato che il giudice può considerare, ai fini della pena, precedenti giudiziari anche non definitivi e, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, può utilizzare precedenti di polizia nei limiti previsti dalla legge e per gli accertamenti necessari nei procedimenti in corso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La riforma del 2008 ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il giudice richiede elementi positivi a favore dell'imputato per riconoscerle.

  • art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121

    Prevede limiti all'utilizzo degli archivi automatizzati della Polizia, ma ammette l'accesso dell'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale; quindi non impedisce in assoluto l'uso dei precedenti di polizia in sede di determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena che consentono al giudice di valutare i precedenti giudiziari (anche non definitivi) come elementi ai fini della commisurazione della pena e del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e stabilire una somma da versare alla Cassa delle ammende se l'impugnazione è infondata, pur senza ritenere che sia stata proposta con colpa grave.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    Riferimento normativo alla riforma che ha modificato l'art. 62-bis c.p., restringendo l'ambito per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche basate solo sull'assenza di precedenti.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis c.p. non è più sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere automaticamente le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi che giustifichino la diminuzione di pena.
  • Il giudice può considerare, ai fini del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle attenuanti, precedenti giudiziari anche se non definitivi e, nei limiti di legge, precedenti di polizia; la normativa sugli archivi della Polizia non impedisce automaticamente tale utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria per i procedimenti in corso.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e documentate: obiezioni generiche o non supportate da indicazioni concrete sulla presenza di condanne non definitive o sull'illegittimità della loro utilizzazione sono destinate all'inammissibilità.
  • Nel bilanciamento tra elementi a favore e a sfavore dell'imputato ai fini delle attenuanti, il giudice può valutare anche le modalita' concrete del fatto (grado di pericolosità) insieme alla sua storia giudiziaria.
  • Se il ricorso è infondato ma non manifestamente doloso o colposo nella sua proposizione, la Corte può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma equitativa alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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