Cassazione Penale, Ordinanza n. 27119/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo logico e corretto l'affermazione di responsabilità, richiamando in particolare l'intestazione all'imputato della carta Postepay sulla quale era confluito il denaro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 4 ottobre 2024, deducendo un unico motivo: difetto di motivazione sulla conferma della responsabilità per il delitto di truffa. Secondo il ricorrente, la decisione di merito sarebbe errata perché fondata su una diversa lettura dei dati processuali e su un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
È il delitto per cui è stata affermata la responsabilità; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, ma conferma che la motivazione di merito era sufficiente a sorreggere la condanna.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove in sede di legittimità.
L'inammissibilità è stata dichiarata perché il motivo dedotto era non consentito in cassazione, in quanto volto a contestare la valutazione delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito limitandosi a proporre una diversa lettura del compendio probatorio o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può risolversi in un confronto tra l'argomentazione della sentenza impugnata e modelli alternativi di ragionamento elaborati dall'esterno; il sindacato resta confinato alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione.
- Quando il giudice di merito espone in modo coerente le ragioni dell'affermazione di responsabilità e applica corretti criteri giuridici, la censura che mira solo a ottenere una rivalutazione del fatto è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo diversa ricorrenza di specifiche cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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