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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23306/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, in relazione a un assegno ritenuto di provenienza illecita. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, deducendo illogicità della ricostruzione dei fatti e chiedendo una diversa lettura delle prove, nonché una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'applicazione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della motivazione di merito, operazione preclusa in sede di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa. Ha inoltre reputato manifestamente infondate le doglianze sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato congruamente sia l'esclusione della speciale tenuità del danno in ragione dell'importo dell'assegno ricettato, sia la sussistenza della recidiva alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Ha infine escluso la possibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, richiamando il divieto posto dall'art. 69, comma 4, c.p. in presenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta integrata in fatto e in diritto dalla sentenza di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, esclusa perché il danno non era tenue in ragione dell'importo dell'assegno ricettato.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro per la motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Usato come criterio per la valutazione concreta della recidiva e per la commisurazione della pena, con riferimento ai precedenti e alle modalità del fatto.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Impone, in presenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., il divieto di bilanciamento nei termini invocati dal ricorrente.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva qualificata che impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nei termini richiesti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio né proporre una diversa ricostruzione storica dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La censura sulla motivazione è inammissibile se mira solo a contrapporre al ragionamento del giudice una lettura alternativa delle prove o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità va esclusa quando l'entità economica del pregiudizio non consente di qualificare il danno come tenue secondo una valutazione congruamente motivata dal giudice di merito.
  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla base della sola gravità dei precedenti o della distanza temporale, dovendo il giudice verificare in concreto il rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Quando ricorre la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., l'art. 69, comma 4, c.p. preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nei termini prospettati dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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