Cassazione Penale, Sentenza n. 03201/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per difetto di "specificità estrinseca". La ricorrente era stata condannata in primo grado per ricettazione di vari beni trovati nel suo appartamento e di nove biciclette rinvenute nella cantina di cui aveva le chiavi. Con l'appello si contestava (i) la violazione dell'art. 581 c.p.p. e vizio di motivazione in quanto l'appello non sarebbe aspecifico, poiché la difesa aveva allegato che la cantina era stata prestata a una terza persona (comodato) e ciò avrebbe potuto giustificare una diversa qualificazione della condotta (richiamando l'art. 712 c.p. o comunque rilevando l'assenza dell'elemento soggettivo della ricettazione); (ii) la violazione di legge perché la Corte d'appello, nel dichiarare l'inammissibilità, avrebbe oltrepassato i limiti della valutazione di ammissibilità esaminando nel merito la fondatezza delle deduzioni difensive.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello, anziché limitarsi a valutare la specificità delle deduzioni rispetto alle ragioni del primo giudice, ha effettuato valutazioni di merito (a) sulla mancata prova del presunto comodato d'uso della cantina, (b) sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e sull'assenza di alternativa lecita provenienza dei beni, e (c) sulla presunta prova della provenienza illecita di alcuni beni dalle denunce di furto. Tali verifiche eccedono il perimetro della valutazione di ammissibilità. Pertanto la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Regolano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e la mancata trattazione orale se non richiesta nei termini; nel caso la procedura si è svolta senza udienza orale per assenza di richiesta.
Stabilisce i limiti di specificità richiesti per l'impugnazione; dopo la riforma del 2017 impone che i motivi d'appello enuncino e argomentino criticamente le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Ha riformato l'art. 581 c.p.p. attribuendo valore normativo al principio di specificità dell'appello (principio enucleato nella sentenza Galtelli).
Norma richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta (ipotesi alternativa riferita alla materiale disponibilità della cantina e alle ragioni dell'acquisto/possesso), da valutare nel merito e non in sede di ammissibilità.
Cass. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i rilievi non sono esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Cass. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025 (Jebali)
Chiarisce i limiti entro i quali il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità: solo quando i motivi manchino di specificità intrinseca o estrinseca, non quando i motivi siano semplicemente inidonei a confutare la motivazione.
Cass. Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 (Caruso)
Conferma la distinzione tra specificità intrinseca ed estrinseca e i limiti della dichiarazione di inammissibilità.
Cass. Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019 (Greco)
Ribadisce che la specificità richiesta all'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'appello deve enunciare e argomentare in modo chiaro e correlato i rilievi critici rispetto alle ragioni della sentenza impugnata; la specificità richiesta è proporzionale alla precisione della motivazione del primo giudice.
- Il giudice d'appello, nell'esaminare l'ammissibilità, deve limitarsi a verificare la correlazione e la specificità dei motivi rispetto alle ragioni della decisione impugnata e non può sostituirsi al giudice di merito valutando la fondatezza delle deduzioni difensive.
- La dichiarazione di inammissibilità è legittima solo se i motivi difettano di specificità intrinseca (sono generici) o estrinseca (non sono correlati alle ragioni della sentenza); motivi semplicemente deboli o non convincenti devono essere lasciati alla decisione di merito.
- Quando si allegano fatti alternativi (es. comodato d'uso della cantina che giustificherebbe l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito), è opportuno indicare nel modo più dettagliato possibile gli elementi probatori e collegare esplicitamente tali allegazioni alle motivazioni contestate nella sentenza impugnata.
- Se la procedura si svolge per iscritto senza richieste di trattazione orale, la parte perde l'occasione dell'istruttoria orale; tuttavia ciò non autorizza il giudice ad entrare nel merito per valutare l'ammissibilità salvo che i motivi siano pacificamente inidonei a costituire impugnazione.
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