Sentenza n. 6612/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti; - dell’art. 6, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 146/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e determinazione degli importi dei contributi 2024 per le emittenti televisive commerciali, nella parte in cui non ha riconosciuto la maggiorazione del 15% prevista per le emittenti operanti in regioni svantaggiate
Esito
Favorevole al ricorrente (emittente televisiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al n. 52 della graduatoria definitiva dei contributi per il 2024, ha contestato il mancato riconoscimento della maggiorazione del 15% prevista dall'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 146/2017, sostenendo che l'elenco delle regioni beneficiarie del cosiddetto bonus Sud fosse aperto e dinamico. In particolare, ha dedotto che il Molise, pur non essendo incluso tra le regioni dell'Obiettivo Convergenza nel ciclo di programmazione 2014-2020, fosse stato ricompreso, per il periodo 2021-2027, tra le regioni destinatarie delle politiche di coesione dell'Unione europea e della Carta degli aiuti a finalità regionale. Sono stati dedotti violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 146/2017, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando anche la propria precedente sentenza n. 17370/2025. Ha ritenuto che il riferimento dell'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 146/2017 alle regioni destinatarie delle politiche di coesione debba essere interpretato come rinvio mobile, non limitato alle regioni individuate nel ciclo di programmazione 2014-2020 e nominate nel testo originario della disposizione. Poiché il d.P.R. n. 146/2017 è stato successivamente legificato e ha assunto rango di fonte primaria, il giudice ha applicato un'interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con gli artt. 3 e 97 Cost., volta a evitare un'ingiustificata disparità di trattamento e a garantire buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Il Molise, incluso per il periodo 2021-2027 tra le regioni beneficiarie di misure di sostegno e della Carta degli aiuti a finalità regionale, deve pertanto essere considerato regione svantaggiata ai fini della maggiorazione. L'amministrazione dovrà riconoscere alla ricorrente il bonus del 15%. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, d.P.R. n. 146/2017
maggiorazione del 15% del contributo per le emittenti operanti esclusivamente nelle regioni individuate dalla disposizione
Il riferimento alle regioni destinatarie delle politiche di coesione costituisce un rinvio mobile e dinamico, tale da includere, nei diversi cicli settennali, tutti i territori individuati dall'Unione europea come destinatari di politiche di sostegno e investimento.
art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. n. 146/2017
Disciplina il contributo pubblico alle emittenti televisive a carattere commerciale.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione contestato dalla ricorrente.
art. 4-bis, comma 1, d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
Contribuisce alla legificazione del d.P.R. n. 146/2017, che ha assunto rango di fonte primaria.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
È richiamato quale ulteriore disposizione di legificazione del d.P.R. n. 146/2017.
art. 3 Cost.
Impone di evitare disparità di trattamento tra regioni che versano nella medesima condizione di svantaggio e sono destinatarie delle politiche di coesione.
art. 97 Cost.
Richiede che l'applicazione della misura sia coerente con buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE
Rileva per l'individuazione delle zone ammesse alla deroga in materia di aiuti a finalità regionale, comprendendo anche il Molise nella programmazione 2021-2027.
Massime di principio
- Quando una disposizione attributiva di un beneficio richiama le politiche di coesione dell'Unione europea, senza esaurirsi nella fotografia delle regioni individuate in un determinato ciclo di programmazione, il riferimento deve essere inteso come rinvio mobile alle regioni che, nei successivi cicli settennali, siano individuate dall'Unione europea come destinatarie di politiche di sostegno e investimento.
- La maggiorazione contributiva destinata alle emittenti operanti esclusivamente in regioni svantaggiate deve essere riconosciuta anche alle emittenti situate in regioni successivamente ammesse alle politiche di coesione, quando tale interpretazione sia coerente con la ratio della misura e consenta di evitare disparità di trattamento.
- Una disposizione divenuta fonte primaria deve essere interpretata, ove possibile, in modo conforme alla Costituzione; tra le interpretazioni plausibili deve essere preferita quella che assicura il rispetto dell'eguaglianza, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.
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