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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00212/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Nel giudizio di merito la domanda risarcitoria proposta da un privato era stata ritenuta preclusa dal giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza del Tribunale, relativa a un diverso giudizio tra le stesse parti o comunque allo stesso rapporto. Il ricorrente ha sostenuto che in quel precedente processo la domanda risarcitoria non era stata effettivamente decisa: sarebbe stata proposta solo in via subordinata, mentre il Tribunale aveva accolto la domanda principale di completamento della procedura di inserimento lavorativo, senza rigettare né espressamente né implicitamente la pretesa risarcitoria. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo l'inesistenza di un giudicato esterno sulla domanda risarcitoria e l'erroneità dell'applicazione del ne bis in idem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 329, 342, 343 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di giudicato esterno e che tale capo non era stato impugnato in appello, con conseguente acquiescenza e formazione del relativo giudicato interno. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti inammissibili, rilevando che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il rigetto sulla esistenza di un giudicato implicito e sul principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Inoltre il ricorso non rispettava gli oneri di specificazione e localizzazione degli atti processuali richiamati, ai sensi degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., non riproducendo integralmente e localizzando il ricorso introduttivo del giudizio precedente e solo in parte la sentenza di primo grado del presente giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto non pertinenti le doglianze sulla mancata pronuncia espressa nel precedente giudizio, perché la sentenza impugnata si era invece basata sul giudicato implicito; ha inoltre evidenziato l'inosservanza degli oneri di specificazione e localizzazione degli atti rilevanti e il mancato confronto con il decisum. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sulla cosa giudicata formale, in combinazione con l'art. 2909 c.c., per sostenere l'assenza di giudicato esterno sulla domanda risarcitoria

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte lo utilizza, insieme al principio del giudicato implicito, per ritenere non censurabile la decisione impugnata

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione del capo di sentenza sull'eccezione di giudicato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai requisiti dell'appello e alla dedotta mancata censura del capo di sentenza

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sull'impugnazione incidentale e sulla devoluzione delle questioni in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la mancata riproposizione dell'eccezione o della doglianza

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare la violazione dell'onere di indicazione e localizzazione degli atti processuali nel ricorso per cassazione

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare l'onere di deposito/localizzazione degli atti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una motivazione diversa o un profilo non decisivo.
  • Chi deduce l'inesistenza del giudicato esterno deve censurare specificamente la statuizione che lo ha ritenuto esistente, dimostrando con precisione il contenuto e la portata del precedente giudizio; non è sufficiente affermare che in quel processo mancasse una pronuncia espressa sulla domanda.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una volta formatosi su un rapporto o su un segmento decisivo della vicenda processuale, preclude la riproposizione di questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel precedente giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione gli atti processuali rilevanti devono essere specificamente indicati, riprodotti nella parte essenziale e localizzati nel fascicolo; la mancata osservanza degli oneri di cui agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. comporta l'inammissibilità.
  • La mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza può determinare giudicato interno, ma tale doglianza deve essere formulata in modo coerente con la motivazione della decisione impugnata e con gli atti effettivamente acquisiti al processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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