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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28578/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sinistro stradale mortale nel quale la Corte di appello, riformando l'assoluzione di primo grado, ha dichiarato l'imputata responsabile di omicidio stradale per avere investito un pedone, ritenendo provata una velocità eccessiva e la prevedibilità dell'attraversamento della vittima fuori dalle strisce pedonali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare dell'audizione del consulente tecnico del pubblico ministero, dopo il ribaltamento dell'assoluzione nel giudizio abbreviato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'utilizzabilità e sul valore probatorio dei dati della cd. scatola nera installata sul veicolo, ritenuti dalla difesa privi di valore di prova legale e comunque non adeguatamente verificati nella loro attendibilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione su colpa, nesso causale e concorso di colpa del pedone, sostenendo che la condotta della persona offesa fosse imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale o comunque da escludere la responsabilità della conducente, in assenza di prova certa che una velocità diversa avrebbe evitato l'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel ribaltamento di una sentenza assolutoria resa in giudizio abbreviato non condizionato, non sussiste l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., essendo stata l'opzione processuale dell'imputato per il rito abbreviato già assunta allo stato degli atti. Ha ritenuto infondata la censura sui dati della scatola nera, affermando che nel processo penale non opera un divieto di utilizzazione di tali dati: essi possono essere acquisiti come prova documentale ex art. 234 c.p.p. e valutati liberamente dal giudice, soprattutto se confortati da altri elementi tecnici e testimoniali; nel caso concreto la Corte di merito aveva inoltre motivato sull'assenza di specifiche contestazioni tecniche e sulla compatibilità dei dati con le altre emergenze processuali. Ha infine ritenuto non consentita la doglianza su colpa e nesso causale, perché volta a ottenere una rivalutazione di merito: la sentenza impugnata aveva logicamente escluso che l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali costituisse fatto imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale, valorizzando visibilità, conformazione della strada e ordinario rischio da circolazione. Conseguentemente l'imputata è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Nel ribaltamento di una sentenza assolutoria resa in giudizio abbreviato non condizionato, la rinnovazione della prova dichiarativa non è dovuta, perché la scelta del rito comporta rinuncia all'oralità e al contraddittorio nella formazione della prova.

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato per indicare il giudizio abbreviato non condizionato definito allo stato degli atti.

  • art. 441 c.p.p.

    Richiamato per descrivere il giudizio abbreviato non condizionato definito allo stato degli atti.

  • art. 234 c.p.p.

    I dati registrati dalla scatola nera possono essere acquisiti e valutati come prova documentale, in quanto rappresentano la registrazione di fatti da parte di uno strumento informatico.

  • art. 192 c.p.p.

    Nel processo penale vige il libero convincimento del giudice e non la tassatività dei mezzi di prova; i dati della scatola nera sono quindi valutabili insieme agli altri elementi di prova.

  • art. 145 bis d.lgs. 209/2005

    La mancata attuazione dei decreti previsti non impedisce nel processo penale l'utilizzazione dei dati del dispositivo come elemento probatorio, pur non assumendo essi valore di prova legale in altri ambiti.

  • art. 132 bis d.lgs. 209/2005

    Richiamato solo in relazione alla mancata emanazione dei decreti attuativi concernenti i requisiti funzionali dei dispositivi satellitari.

  • art. 132 ter d.lgs. 209/2005

    Richiamato dalla difesa per sostenere la mancanza di disciplina attuativa e quindi di valore di prova legale dei dati della scatola nera.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa in relazione al diritto al contraddittorio e al fair trial.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato non condizionato, la parte che accetta la decisione allo stato degli atti non può pretendere, in sede di appello, la rinnovazione della prova dichiarativa solo perché la sentenza di primo grado viene riformata in senso sfavorevole, salvo specifiche ragioni di decisività e di effettiva necessità istruttoria.
  • I dati registrati dalla cd. scatola nera di un veicolo non hanno nel processo penale valore di prova legale, ma possono essere acquisiti come prova documentale e valorizzati dal giudice ai sensi del libero convincimento, soprattutto se risultano compatibili con altri elementi tecnici e testimoniali.
  • L'attendibilità dei dati provenienti da dispositivi elettronici di bordo può essere ritenuta sulla base della motivazione complessiva della sentenza e dell'assenza di specifiche contestazioni tecniche della difesa; non è necessaria una ritualità probatoria tipica di sistemi di rilevazione amministrativa della velocità.
  • In materia di omicidio stradale, il comportamento del pedone che attraversa fuori dalle strisce non esclude di per sé la responsabilità del conducente: occorre verificare se esso abbia introdotto un rischio eccentrico, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale.
  • La verifica del nesso causale e del comportamento alternativo lecito richiede una valutazione probatoria concreta e non può essere censurata in cassazione con mere richieste di rivalutazione del merito quando la motivazione di appello sia logica e completa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti già congruamente valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLesioni stradaliOmicidio
RamiProcesso penaleReati stradaliDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaNesso di causalità

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