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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32597/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato e parzialmente riformato la condanna di Tognini, nella qualità di amministratore unico di Edilfutura srl ed Edificando srl, per reati fallimentari: bancarotta fraudolenta distrattiva (per distrazioni patrimoniali di entrambe le società), bancarotta documentale (per irregolarità/omissioni contabili) e bancarotta impropria da operazioni dolose (prestazione di fidejussione da Edificando srl per oltre 900.000 euro a garanzia di debiti personali dell'imputato e della sorella). Il ricorso ha articolato otto motivi: carenza di motivazione circa il dolo dei reati di bancarotta distrattiva; carenza di motivazione sul dolo della bancarotta documentale; mancata valutazione dell'aggravante ex art. 219 LF (danno di rilevante gravità); omissione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p. richiamati dalla difesa); insussistenza del nesso causale tra la fidejussione e il dissesto di Edificando e, correlatamente, mancanza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 223 LF; erronea quantificazione e motivazione degli aumenti di pena per reati satellite e questioni procedurali inerenti la determinazione complessiva della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. In sintesi: i primi due motivi (mancanza di motivazione sul dolo per le distrazioni) sono inammissibili perché sollevati per la prima volta in Cassazione; analogamente altri motivi sono ritenuti inammissibili per genericità o per essere stati insufficientemente dedotti in appello. Quanto ai profili trattati nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul dolo nella bancarotta documentale (dolo desumibile con metodo logico-inferenziale, e, se connesso a distrazioni, desumibile dalla responsabilità patrimoniale) e ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente collegato le irregolarità contabili alle distrazioni accertate. Sui profili relativi alla fidejussione e al nesso causale con il dissesto di Edificando, la Cassazione ha confermato che la prestazione di garanzia era estranea all'oggetto sociale, funzionale a esigenze personali, per importo (circa 930.000 euro) tale da influire negativamente sul patrimonio societario; il nesso causale e l'elemento soggettivo (anche in forma di dolo eventuale) sono stati ritenuti adeguatamente motivati. Infine, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina della continuazione/accertamento della pena per i reati satellite e non ha ravvisato vizio nella determinazione complessiva dell'aumento di pena, considerandolo logicamente giustificato e di modesta entità. Pertanto il rigetto del ricorso conferma la condanna così come ratificata dalla Corte d'Appello (pena complessiva risultante dalla sentenza impugnata).

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 219

    La circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" richiede che il valore dei beni sottratti e il danno complessivo alla massa creditoria siano di entità rilevante; la Corte ha ritenuto tale aggravante adeguatamente valutata in relazione alle distrazioni accertate

  • Legge fallimentare - art. 223

    Le "operazioni dolose" (art. 223) includono atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economica dell'impresa; la prestazione continuativa di fidejussioni per importi superiori al patrimonio, senza significativa contropartita e a favore di terzi collegati, può integrare tale fattispecie e concorrere al fallimento; il dolo può consistere anche in dolo eventuale (accettazione del rischio)

  • Legge fallimentare - art. 216 (e art. 217)

    Per la bancarotta documentale (art. 216) il dolo va desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e, in particolare, può essere desunto dalla responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale o dalla sistematicità/gravità delle omissioni; l'evento materiale (scritture non ricostruibili) è comune alla bancarotta semplice (art. 217) ma non comporta automaticamente il dolo

  • Codice penale - art. 81

    Disciplina della continuazione: i reati concorrenti possono essere valutati nel cumulo speciale previsto dalla legge fallimentare; il giudice deve individuare il reato più grave e motivare gli aumenti per i reati satellite, con grado di motivazione proporzionato all'entità degli aumenti

  • Codice penale - art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento e il giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti è una valutazione discrezionale del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità salvo illogicità manifesta

  • Codice penale - art. 133

    Criteri di determinazione della pena: rilevano nel confronto tra attenuanti e aggravanti ma la loro applicazione concreta è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. - disp. att. art. 173

    Limiti di enunciazione dei motivi in appello: la Corte ricorda che la Cassazione non può essere chiamata a decidere questioni e accertamenti di fatto nuovi non dedotti nel giudizio di merito

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono formulare per la prima volta questioni di fatto o nuovi temi di contestazione; i motivi che esigono nuovi accertamenti probatori o ricostruzioni fattuali sono inammissibili
  • Il dolo nei reati di bancarotta documentale non deriva automaticamente dallo stato delle scritture: deve essere ricostruito con metodo logico-inferenziale e può essere dedotto dal contesto probatorio, in particolare dalla presenza di distrazioni patrimoniali collegate
  • Operazioni societarie formalmente incluse nell'oggetto sociale (es. fidejussioni) possono integrare l'ipotesi di "operazioni dolose" se sono estranee all'interesse sociale, svolte continuativamente per importi sproporzionati e senza contropartita, e quindi idonee a compromettere la "salute" economico-finanziaria della società
  • Non è necessario che la garanzia sia stata escussa perché una fidejussione possa concorrere nel determinare il dissesto: è sufficiente che l'operazione abbia rilevante valenza eziologica e sia stata prevedibilmente idonea a cagionare o aggravare il dissesto (anche in termini di dolo eventuale)
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è riservato al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria
  • In caso di reati continui o plurimi collegati a diverse procedure concorsuali, è necessario applicare correttamente la disciplina della continuazione/accertamento del cumulo: il giudice deve individuare il reato più grave, calcolare la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite, con grado di dettaglio proporzionato all'entità degli aumenti
  • Per contestare il nesso causale tra singole operazioni e il dissesto occorre proporre deduzioni probatorie specifiche e coerenti (es. dimostrare l'assenza di depauperamento o che il dissesto derivi da fattori estranei), altrimenti il nesso può essere ritenuto provato sulla base del quadro probatorio esistente

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