Cassazione Penale, Sentenza n. 13285/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava alla cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità). Zonetti contestava che la Corte d'Appello avesse errato nel ritenere non applicabile l'attenuante, non avendo adeguatamente valutato: il valore intrinseco della merce sottratta (un paio di scarpe marca "Carrera" del valore di Euro 34,93), l'avvenuta restituzione senza danno, e la possibilità di considerare la situazione economica della persona offesa (una grande catena commerciale con fatturato plurimilionario). Inoltre il ricorrente denunciava l'illogicità della motivazione che attribuiva rilievo impeditivo all'attenuante al tempo speso dall'addetto alla sicurezza e all'intervento delle forze dell'ordine, senza spiegare in che termini ciò avesse concretamente arrecato un danno rilevante all'esercizio commerciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo nella parte indicata, ritenendo sussistente un vizio motivazionale nella valutazione della Corte d'Appello sulla non riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione concernente tale attenuante e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame motivato su quel punto. Contestualmente la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per cui la condanna di merito rimaneva provvisoriamente confermata salvo il nuovo giudizio sulla circostanza attenuante.
Norme richiamate
Richiamato come normativa pertinente al reato (tentativo) nell'imputazione; la sentenza conferma la qualificazione e la rilevanza del concorso della norma nel caso concreto.
Norma che disciplina il reato di furto contestato; la responsabilità penale dell'imputato per tale fattispecie è stata dichiarata irrevocabile ai sensi di procedimento, mentre resta aperto il solo esame sulla circostanza attenuante.
Riguarda la circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità. La Cassazione ha affermato che la sua applicazione richiede una valutazione motivata non solo del valore economico dell'oggetto ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli direttamente riconducibili al fatto illecito; se la motivazione è carente o illogica la decisione va annullata e rinviata.
Richiamato in punto di procedura per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza in ordine alla condanna di merito, salvo il riesame limitato dell'attenuante disposto dal rinvio.
Sez. Un. n. 35535/2007 (Ruggiero)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la valutazione dell'attenuante deve considerare il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati e i loro effetti globali, apprezzati in termini oggettivi e nella loro totalità.
Sez. 2, n. 29475/2008 (Bondar) e Sez. 2, n. 2993/2015 (conf.)
Precedenti che consentono di valutare, quando il solo valore dell'oggetto non sia decisivo, la situazione economica della persona offesa per verificare la speciale tenuità del danno.
Sez. 5, n. 33470/2008
Richiamata nella discussione sul valore reale della refurtiva quale parametro rilevante ai fini della speciale tenuità.
Massime di principio
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede una valutazione globale e motivata: non basta indicare il valore dell'oggetto, il giudice deve indicare se e come gli ulteriori effetti pregiudizievoli siano direttamente riconducibili al fatto.
- La mera presenza della restituzione della cosa non esclude automaticamente l'attenuante, ma è un elemento da valutare insieme al valore reale della refurtiva e agli effetti concreti prodotti alla persona offesa.
- La situazione economica della persona offesa può essere presa in considerazione quando il valore intrinseco della cosa non è di per sé decisivo (es. grande catena con fatturato elevato subisce una perdita di modesto importo).
- Gli oneri (tempo del personale di sicurezza, intervento forze dell'ordine, presunta alterazione dell'attività) vanno concretamente dimostrati: non possono essere dati per scontati come ostativi all'attenuante senza adeguata motivazione e quantificazione del pregiudizio.
- Se la motivazione della corte territoriale è carente o illogica su questi punti, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame di merito: ciò non impedisce che la responsabilità penale rimanga irrevocabile se già accertata, mentre resta da rideterminare l'eventuale rilevanza dell'attenuante ai fini della pena.
- In casi simili è opportuno che la difesa evidenzi: valore reale della merce (anche indicando luogo di produzione), avvenuta restituzione, assenza di danni concreti e la dimensione economica della persona offesa, chiedendo una motivazione puntuale della corte in ordine a eventuali ulteriori pregiudizi invocati.
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