Cassazione Civile, Sentenza n. 32624/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., poiché con atto congiunto l'Agenzia delle dogane e le società controricorrenti hanno rinunciato al ricorso e chiesto la cessazione della materia del contendere. È stata disposta la compensazione delle spese di lite. Pertanto la Corte non si è pronunciata nel merito sui motivi di impugnazione sottoposti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore in dogana delle importazioni effettuate nel 2010/2011 da CBA Intl. (Converse Italia). L'Agenzia contestava che il valore imponibile dichiarato non comprendesse le royalties dovute per il contratto di licenza con Converse Inc., sostenendo che il pagamento delle royalties fosse condizione della vendita e quindi dovesse essere aggiunto al valore in dogana; conseguentemente aveva notificato avvisi di rettifica e sanzioni a importatore e rappresentanti doganali. Dopo pronunce di Commissioni tributarie e della Corte di cassazione (che parzialmente aveva accolto i ricorsi delle parti e rinviato), l'Agenzia impugnava la decisione del giudice di rinvio per violazione di norme processuali e doganali, denunciando anche uso illegittimo di principi giuridici sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norma richiamata in sede di determinazione delle sanzioni e della loro eventuale continuazione; le Commissioni tributarie avevano applicato tale articolo per quantificare le sanzioni. La Cassazione in pronunce precedenti ha censurato talune applicazioni di detta norma (contestata dall'Amministrazione).
Richiamato dall'Agenzia per censurare la motivazione del giudice di appello in sede di rinvio; l'Agenzia lamentava falsa applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., ma la Corte non ha esaminato il merito per via dell'estinzione.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Richiamati come parametri di valutazione dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e di diritto). Anche questi profili non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia congiunta e dell'estinzione del giudizio.
artt. 29 e 32 Reg. CEE n. 2913/92 (CDC)
Norme del codice doganale sulla determinazione del valore in dogana; l'Amministrazione le invocava per sostenere l'inclusione delle royalties nel valore. In passato le pronunce di merito avevano ritenuto che royalties funzionali alla vendita vanno sommate al valore doganale.
artt. 143, 157 e 160 DAC (Reg. CE 2454/1993)
Disposizioni attuative del codice doganale relative alla valutazione doganale; richiamate dall'Amministrazione per sostenere l'obbligo di includere royalties legate alla vendita. Anche qui la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto dell'estinzione.
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alle regole processuali di impugnazione del contenzioso tributario; l'Agenzia lo aveva evocato nel suo secondo motivo, ma la questione è rimasta inesaminata per la cessazione del processo.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Norme applicate dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della rinuncia congiunta delle parti e della conseguente cessazione della materia del contendere; è stata anche disposta la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Se le parti in Cassazione presentano congiuntamente un atto di rinuncia al ricorso e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese: in tale ipotesi non si pronuncia nel merito.
- Sulle royalties e valore in dogana: laddove il pagamento di royalties costituisca una condizione della vendita o sia connesso alla vendita delle merci importate, è principio consolidato (ex CDC e DAC) che tali pagamenti possono essere inclusi nel valore in dogana e quindi nella base imponibile per dazi e IVA all'importazione.
- Quando la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto con sentenza rescindente, il giudice di rinvio deve uniformarsi a tale principio e non può fondare la decisione su principi giuridici sopravvenuti (cd. jus superveniens) in modo da eludere la statuizione di legittimità.
- L'irrogazione e la quantificazione delle sanzioni amministrative tributario-doganali sono disciplinate anche dalla normativa sulle sanzioni tributarie (es. d.lgs. n. 472/1997); la qualificazione della continuazione tra diverse violazioni è fattore decisivo per la determinazione delle sanzioni e può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
- Proceduralmente, chi prospetta vizi di motivazione o di diritto (art. 360 c.p.c.) deve tenere conto che la Corte può non esaminare tali questioni se il processo si estingue per rinuncia o transazione; per preservare una decisione di merito è necessario evitare atti congiunti di rinuncia che determinino la cessazione della materia del contendere.
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