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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08455/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione di tutti gli elementi che avrebbero potuto consentire l'accertamento di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che la doglianza era generica e indeterminata: non indicava quali specifici elementi fossero stati trascurati, né consentiva di comprendere i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata, che veniva ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n. 2, c.p.

    richiamati come base della condanna confermata in appello per il delitto di furto aggravato

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione al possibile rilievo di cause di non punibilità, ma senza specificazione degli elementi fattuali rilevanti

  • art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.

    la Corte lo utilizza per affermare l'inammissibilità del motivo generico e indeterminato del ricorso, privo dei requisiti di specificità

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una generica denuncia di vizio di motivazione, occorrendo indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
  • La deduzione di un possibile proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere supportata dall'indicazione concreta degli elementi che renderebbero immediatamente rilevabile una causa di non punibilità; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorso che non ne individui puntualmente le specifiche criticità non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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