Cassazione Penale, Sentenza n. 26190/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa come amministratore della II Nuovo Leone s.r.l. (fallita nel 2012). Ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) e di giudizio (art. 533 c.p.p.) in relazione ai prelievi di cassa e alla mancata dimostrazione che tali prelievi abbiano sottratto liquidità al patrimonio della fallita; sostiene inoltre di non poter provare l'utilizzo delle somme per il pagamento dei fornitori per lo smarrimento di parte della contabilità addebitato agli organi fallimentari; 2) vizi di motivazione per omessa confutazione delle doglianze sulla documentazione mancante e richiesta di derubricazione a bancarotta preferenziale (il curatore avrebbe ipotizzato pagamenti preferenziali); 3) censure sulla qualificazione del reato di bancarotta documentale (contesta il rilievo dato ai bilanci, sostiene che il fatto attiene alla bancarotta documentale "specifica" che richiede dolo specifico, mentre la Corte avrebbe ritenuto la fattispecie "generale"); 4) vizio di motivazione sulla commisurazione delle pene accessorie fallimentari, fissate in tre anni, ritenute senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso nei punti relativi ai primi tre motivi (il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la dedotta violazione di regole processuali non è deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; i secondi e terzo motivi sono ritenuti infondati: i prelievi bancari sono stati accertati e non vi è prova che le somme siano state impiegate per oneri sociali, né il presunto smarrimento documentale è stato adeguatamente provato; la bancarotta documentale è correttamente configurata come incompleta tenuta del libro giornale e registri IVA, cioè la fattispecie "generale", che richiede dolo generico). Il quarto motivo è invece accolto: la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari è annullata perché la Corte territoriale ha usato il criterio astratto dell'"equità" invece di motivare la durata con i criteri concreti di cui all'art. 133 c.p.; inoltre la durata accessoria risultava eccedente la pena principale senza adeguata motivazione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e il caso è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame su quel punto; per il resto la condanna è confermata.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come regola di valutazione della prova; la Corte osserva che eventuali violazioni di tale regola non sono automaticamente deducibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., salvo che determinino vizi previsti dalla norma.
Invocato dal ricorrente come regola di giudizio; la Corte ritiene che la sola deduzione di malgoverno delle regole di giudizio non integri automaticamente una violazione deducibile in Cassazione secondo i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p.p. (lett. c) e lett. b))
La Corte richiama i limiti di deducibilità in cassazione: la lett. c) richiede violazione di norme processuali previste a pena di nullità/inutilizzabilità/decadenza per essere valutata; la lett. b) riguarda error in iudicando in materia di legge sostanziale, non potendo essere usata per aggirare i limiti della lett. c).
art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare
Norma che disciplina la bancarotta documentale; la Corte precisa che la fattispecie accertata concerne l'incompleta tenuta del libro giornale e dei registri IVA (bancarotta documentale "generale"), che richiede dolo generico, non la specifica omissione o distruzione che richiederebbe dolo specifico.
Indicata come criterio vincolante per la determinazione concreta della durata delle pene accessorie: la Corte annulla la determinazione della Corte territoriale perché non ha motivato la durata delle pene accessorie con i criteri di proporzionalità e individualizzazione previsti da quest'articolo.
Corte Cost. n. 222 del 2018
Decisione richiamata dalla Corte territoriale e dalla Cassazione a supporto dell'esigenza di rivedere la determinazione delle pene accessorie fallimentari alla luce della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 216 comma finale; la Cassazione però richiede l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p.
Sez. U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare che la durata delle pene accessorie deve essere stabilita concretamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non su parametri astratti come l'"equità".
Massime di principio
- Le doglianze sulla valutazione della prova e sul "malgoverno" delle regole probatorie sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non rientrano nei limiti di deducibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; è necessario indicare il vizio specifico e la norma la cui inosservanza comporta nullità o un vizio rilevante.
- In azioni di bancarotta patrimoniale, l'accertamento di prelievi ripetuti e senza causale bancariamente documentati può legittimare la conclusione che vi sia stata distrazione di liquidità se l'imputato non dimostra in modo concreto e documentato che le somme sono state impiegate per fini sociali.
- Il semplice smarrimento di documenti contabili non solleva automaticamente l'imputato dall'onere di giustificare le operazioni contestate; il ricorrente deve dimostrare con elementi processuali specifici la perdita di documentazione e la sua effettiva rilevanza probatoria.
- Nel reato di bancarotta documentale va chiarita la fattispecie concreta ("generale" vs "specifica"): la bancarotta documentale generale per incompleta tenuta dei libri richiede dolo generico, mentre quella specifica (omissione, distruzione, occultamento di scritture) richiede dolo specifico; la qualificazione influisce sull'elemento soggettivo richiesto.
- La determinazione delle pene accessorie fallimentari deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (proporzionalità, personalizzazione della pena, durata in rapporto alla gravità e alle circostanze): giustificazioni generiche come l'"equità" non sono sufficienti e possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Quando la documentazione mancante riguarda prevalentemente il periodo di gestione dell'imputato, i giudici di merito possono legittimamente valorizzare tale circostanza a favore dell'accertamento di condotte distrattive o irregolari.
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