Cassazione Penale, Ordinanza n. 26906/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali. Con il secondo motivo ha censurato anche la determinazione della pena, sostenendo implicitamente che la sanzione e gli aumenti/diminuzioni per circostanze non fossero congrui.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità mirassero soltanto a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la sentenza di appello era sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Quanto alla pena, ha affermato che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, non vi era arbitrio o illogicità nella determinazione effettuata. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
La quantificazione della pena e gli aumenti o diminuzioni per circostanze devono essere ancorati ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; motivazione sintetica sufficiente se la pena non è eccezionalmente elevata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove poste a base della decisione di merito; il ricorso non può risolversi in una richiesta di diversa lettura delle risultanze processuali.
- La censura sulla responsabilità è inammissibile quando mira esclusivamente a sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
- La graduazione della pena, compresa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la scelta non è manifestamente arbitraria o illogica.
- Una motivazione sulla pena può essere anche sintetica, purché consenta di comprendere l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo quando la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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