Sentenza n. 4781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 65/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di un terrapieno con piazzale asfaltato e di un capannone composto da più fabbricati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo quattro motivi. Con il primo ha contestato l'assenza dei titoli edilizi e paesaggistici, sostenendo che una parte delle opere fosse autorizzata nel Comune di Camburzano, che fosse stata presentata istanza di sanatoria edilizia e che la Regione Piemonte avesse rilasciato un'autorizzazione paesaggistica nel 1993. Ha denunciato violazione degli artt. 32 l. n. 47/1985 e 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che il terrapieno non necessitasse di autorizzazione paesaggistica, deducendo violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017 e della l. n. 241/1990, oltre difetto di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo ha invocato il legittimo affidamento derivante dal fatto che il piazzale e il capannone fossero stati oggetto di AIA, deducendo violazione degli artt. 32 l. n. 47/1985 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Con il quarto motivo ha sostenuto che la tettoia fosse autorizzata nella parte ricadente nel Comune di Camburzano e che, al più, sussistesse una difformità parziale, prospettando l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 e deducendo eccesso di potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l'autorizzazione paesaggistica del 25 ottobre 1993 riguardava un fabbricato diverso e di superficie inferiore rispetto a quello esistente, mentre l'istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985 non era mai stata definita con un provvedimento espresso, con conseguente formazione del silenzio-rigetto. Il terrapieno e il piazzale asfaltato non erano inoltre indicati né nella pratica di sanatoria né nella pratica paesaggistica, sicché risultavano privi di titolo. La notevole consistenza e dimensione del terrapieno escludeva la natura pertinenziale o accessoria e rendeva necessaria l'autorizzazione paesaggistica, comunque assente; in ogni caso, la mancanza del titolo edilizio era di per sé sufficiente a giustificare la demolizione. L'AIA è stata qualificata come titolo relativo esclusivamente alle modalità di esercizio dell'impianto, non idoneo ad attestare la legittimità urbanistico-edilizia dei manufatti e quindi inidoneo a fondare un legittimo affidamento. Quanto alla possibilità di demolire soltanto la parte abusiva della tettoia o di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, il Collegio ha affermato che l'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha carattere eccezionale e derogatorio: la verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme spetta al privato, rigorosamente, nella fase esecutiva, e non deve essere svolta dall'amministrazione prima dell'emanazione dell'ordine di demolizione. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La mancata definizione espressa dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria comporta la formazione del silenzio-rigetto previsto dalla norma.
La realizzazione di opere prive di titolo edilizio giustifica l'ordine di demolizione.
Richiamato in relazione alla sanatoria e alla necessità dei titoli edilizi e paesaggistici; il titolo paesaggistico riferito a un manufatto diverso non legittima l'opera effettivamente realizzata.
L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere valutata esclusivamente nella fase esecutiva; prima dell'ordine di demolizione il privato non può pretendere tale verifica.
Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Un'autorizzazione paesaggistica riferita a un manufatto diverso, per caratteristiche e superficie, non può legittimare l'opera concretamente realizzata né escludere l'abusività di quest'ultima.
- L'istanza di concessione edilizia in sanatoria non definita con un provvedimento espresso produce il silenzio-rigetto nei casi previsti dalla disciplina applicabile; la mera presentazione dell'istanza non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione.
- Un'AIA attiene alle modalità di esercizio dell'impianto e non costituisce, di per sé, titolo edilizio o urbanistico; pertanto, la sua esistenza non fonda un legittimo affidamento sulla regolarità edilizia dei manufatti.
- La notevole consistenza e dimensione di un terrapieno o piazzale esclude, in assenza di ulteriori elementi, la natura pertinenziale o meramente accessoria dell'opera e rende necessaria la verifica della sua compatibilità paesaggistica, oltre al titolo edilizio.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una deroga eccezionale: l'amministrazione non deve verificarne l'applicabilità prima dell'ordine di demolizione, spettando al privato dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme.
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