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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42171/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Russi impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello della Procura avverso il rigetto, disposto dal G.I.P., della richiesta di custodia cautelare in carcere per i reati contestati in relazione alla sommossa e all'evasione del 9 marzo 2020 nella Casa circondariale di Foggia (devastazione, resistenza a pubblico ufficiale, concorso). Il ricorrente deduceva (i) errata applicazione degli artt. 419 c.p. e 273 c.p.p. sostenendo che le sue condotte erano finalizzate solo all'evasione e che le distruzioni più gravi si sarebbero verificate dopo la sua fuga, perciò non poteva essere ritenuto responsabile della devastazione; (ii) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p., perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto eccezionale della pandemia, della sua immediata costituzione alle forze dell'ordine e della sporadicità dell'azione, sicché non sussisterebbe il pericolo attuale di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: dai filmati di videosorveglianza e dalle relazioni emergerebbe il ruolo attivo e violento di Russi nella sommossa (danneggiamenti alla porta, uso di estintore contro un ispettore, sfruttamento dell'apertura dei cancelli, contributo all'evasione di massa). La Corte ha confermato che il contesto pandemico non legittima né esclude automaticamente la responsabilità o le esigenze cautelari, e che il pericolo di reiterazione può essere dedotto da elementi oggettivi e soggettivi (gravità, modalità, precedenti penali, personalità). È stata quindi ritenuta sussistente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti per l'immediata esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 419 cod. pen.

    Norma relativa al reato di devastazione; è stata ritenuta applicabile alle condotte distruttive accertate durante la sommossa carceraria

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale; contestata per le condotte violente nei confronti di agenti penitenziari (uso di estintori, sottrazione chiavi, ecc.)

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato; utilizzato per attribuire responsabilità in concorso con altri detenuti

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata in relazione alle modalità violente dei reati commessi

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Base normativa per l'applicazione di misure cautelari quando sussiste pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; interpretata estensivamente per considerare reati 'della stessa specie' anche quelli con uguaglianza di natura rispetto a bene tutelato e modalità esecutive

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Articolo invocato dal ricorrente nella censura (motivo relativo a contestazioni/collegamenti tra fattispecie); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che attengono a valutazioni di fatto già motivate dal Tribunale

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello della Procura in sede di riesame; richiamata come titolo dell'impugnazione originaria che ha portato all'ordinanza impugnata

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato nel provvedimento di merito (condanna per evasione) per la valutazione di attenuanti; tuttavia la presenza di attenuanti per evasione non esclude la valutazione separata delle altre condotte (devastazione, resistenza) ai fini cautelari

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento agli 'indici sintomatici' utili alla valutazione della personalità e dei comportamenti successivi al reato nella prognosi di recidiva; la Corte ha osservato che la condotta successiva (costituzione) va valutata ma non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione

  • art. 28 Reg. es. cod. proc. pen.

    Adempimenti per l'esecuzione dell'ordinanza impugnata; disposti per l'immediata esecuzione della misura cautelare

Massime di principio

  • La sussistenza del pericolo di reiterazione non richiede l'esistenza di una specifica occasione materiale per delinquere: può fondarsi su una prognosi basata su elementi oggettivi (gravità e modalità del fatto) e soggettivi (pregressi crim., personalità).
  • Le misure cautelari possono essere applicate anche quando i reati contestati sono avvenuti in un contesto eccezionale (es. emergenza pandemica): il contesto può essere considerato mera occasione se emergono elementi che attestano inclinazione criminale e modalità particolarmente violente e organizzate.
  • La partecipazione a una sommossa collettiva e il ruolo attivo in condotte di violenza e danneggiamento, accertabile con mezzi di prova (es. videosorveglianza, relazioni di servizio), legittimano il rigetto della censura difensiva che invoca esclusiva finalità di evasione.
  • La valutazione cautelare è personale e deve considerare la posizione del singolo: tuttavia la circostanza che altri hanno commesso atti successivi non esclude la responsabilità di chi ha posto in essere condotte violente o concorso nelle fasi essenziali della sommossa.
  • La costituzione spontanea o il ravvedimento del reo dopo il fatto sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti per escludere il pericolo di reiterazione, se sussistono precedenti significativi e modalità del fatto che indicano propensione alla violenza.
  • Ai fini della 'specie' del reato (art. 274 c.p.p.) la giurisprudenza ammette una interpretazione estensiva: vanno considerati reati di analoga natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, non solo identiche fattispecie legali.

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