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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20374/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I debitori esecutati hanno proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento emesso nella procedura di espropriazione immobiliare iniziata molti anni prima su un immobile di loro proprietà. In primo grado hanno dedotto che il prezzo di aggiudicazione fosse irrisorio, che i tentativi di vendita fossero stati reiterati oltre i limiti consentiti da una sopravvenuta disciplina invocata come retroattiva e che lo sgombero dell’immobile fosse stato eseguito in modo illegittimo. Il Tribunale ha qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e l’ha rigettata per tardività quanto alle doglianze sulle modalità della vendita e per inammissibilità, comunque, delle censure sullo sgombero. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 112, 591, 615, 617 e 560 c.p.c. e della normativa ministeriale sugli istituti vendite giudiziarie, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione, che la vendita era nulla per prezzo vile e per eccesso di tentativi di vendita, che l’IVG non avrebbe avuto potere di eseguire lo sgombero e che lo sgombero era avvenuto senza le formalità di legge, oltre a lamentare il rigetto della prova testimoniale richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’atto come opposizione agli atti esecutivi, perché i ricorrenti non contestavano il diritto dei creditori di procedere in executivis ma solo le modalità della procedura; ha inoltre affermato che i vizi dedotti sulla vendita derivavano da provvedimenti del giudice dell’esecuzione e andavano quindi impugnati nel termine dell’art. 617 c.p.c., con conseguente tardività. Quanto alle doglianze sullo sgombero, la Corte le ha dichiarate inammissibili perché estranee alla ratio decidendi: anche a voler ipotizzare irregolarità nella liberazione dell’immobile, tali vizi non incidevano sulla validità dell’esecuzione e del decreto di trasferimento, e le attività materiali di sgombero non costituiscono atti del giudice impugnabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto e trasmissione dell’ordinanza al giudice di merito per le valutazioni sul patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte rileva che il motivo non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 560 c.p.c.

    Richiamato per censurare le modalità dello sgombero; la Corte osserva che eventuali irregolarità nella liberazione non incidono sulla validità del decreto di trasferimento e che le attività materiali di sgombero non sono atti del giudice impugnabili ex art. 617 c.p.c.

  • art. 591 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla vendita forzata; la Corte ritiene che le doglianze riguardassero provvedimenti del giudice dell’esecuzione e quindi andassero opposte con tempestività nel termine di legge.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di opposizione all’esecuzione; la Corte esclude che vi fosse contestazione del diritto a procedere esecutivamente.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte afferma che i vizi dedotti in tema di modalità della vendita e di provvedimenti del giudice dell’esecuzione dovevano essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi nel termine previsto, altrimenti sono tardivi; inoltre le attività materiali di sgombero non sono atti del giudice e quindi non sono impugnabili con tale rimedio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Consente il deposito della motivazione nel procedimento camerale.

  • art. 110 disp. att. c.p.c.

    Usato per il rinvio ai principi delle Sezioni Unite sulla notifica all’Avvocatura dello Stato non necessaria per l’ADER.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato per l’aumento del 30% delle spese in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi.

  • d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 115/2002

    Parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l’opponente non contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma soltanto le modalità della procedura, la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all’esecuzione.
  • I vizi che derivano da singoli provvedimenti del giudice dell’esecuzione devono essere impugnati con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel relativo termine; se non tempestivamente dedotti, la censura è tardiva.
  • Le eventuali irregolarità materiali nella fase di sgombero o liberazione dell’immobile non incidono di per sé sulla validità dell’esecuzione né sulla stabilità del decreto di trasferimento.
  • Le attività meramente esecutive o materiali compiute in sede di liberazione dell’immobile non costituiscono atti del giudice e non sono, perciò, autonomamente censurabili con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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