Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48114/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 19/09/2022 con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 216 L. fall. e vizio di motivazione per presunta omissione della valutazione della CTU e per mancato accertamento del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale; 2) violazione dell'art. 2487-bis c.c. e art. 40 c.p., contestando la attribuzione a lui di operazioni compiute dopo la delibera di nomina del liquidatore (12/01/2012) per il fatto che la nomina sarebbe divenuta efficace solo con l'iscrizione, e sostenendo che molte operazioni contestate sarebbero state poste in essere dal liquidatore; 3) censura sulla qualificazione delle condotte come distrattive e non semplici errori contabili, lamentando che non sia stata provata la sottrazione effettiva di beni o la volontà dolosa; 4) contestazione del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 L. fall. per vizio di motivazione; 5) eccessività della pena, errata applicazione dell'art. 63 c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. In diritto la Corte ha: confermato che la fattispecie applicata è la seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n.2 L. fall. (bancarotta fraudolenta documentale 'generica') che richiede dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa o falsa tenuta della contabilità renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio; respinto la censura sull'omessa valutazione della CTU, richiamando il contenuto della perizia che, pur consentendo la ricostruzione con difficoltà, ha confermato l'esistenza di artifici e falsità ideologiche contabili; chiarito il momento di efficacia della nomina del liquidatore ex art. 2487-bis c.c., rilevando che la cessazione degli amministratori e il passaggio delle consegne avvengono con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (nel caso di specie l'iscrizione è avvenuta il 20/01/2013), con la conseguenza che gli amministratori rimangono in carica fino a tale iscrizione e possono dunque essere ritenuti responsabili per operazioni effettuate nella 'zona grigia'; rigettate le doglianze sulla qualificazione delle operazioni come distrazioni, in quanto la sentenza di merito ha ricostruito artifici contabili collegati a reali uscite di cassa e ammissioni al passivo che confermano il depauperamento; dichiarata inammissibile o manifestamente infondata la censura sull'aggravante art. 219 comma 1 e la critica sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche, essendo corretta la valutazione e la discrezionalità dei giudici di merito. In sintesi il giudizio di legittimità ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e la fondatezza della ricostruzione dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La norma presenta due ipotesi alternative: la sottrazione o distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la tenuta confusa o falsa delle scritture che rende impossibile la ricostruzione (che richiede dolo generico). La Corte ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi.

  • art. 217 legge fallimentare

    Citata per distinguere l'elemento soggettivo della bancarotta semplice (dolo o colpa) rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferimento alle aggravanti della bancarotta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'art. 219 comma 1 e ha osservato che il primo grado aveva fatto riferimento soprattutto al comma 2.

  • art. 2487-bis c.c.

    La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

    La Corte interpreta che l'efficacia della nomina e il momento del passaggio di carica e delle consegne sono fissati dall'iscrizione nel registro delle imprese; fino a quell'iscrizione gli amministratori conservano la carica e responsabilità, potendo dunque essere ritenuti responsabili anche per atti posti in essere prima dell'iscrizione.

  • art. 2484 c.c. comma 3

    Richiamato per sottolineare che lo stato di liquidazione, ai fini pubblicitari, si perfeziona con l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 2485 e art. 2486 c.c.

    Richiamati sul regime di responsabilità degli amministratori in caso di scioglimento e sulle obbligazioni relative alla gestione fino alla consegna ai liquidatori.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla possibile esclusione di responsabilità per atti ascritti a diverso soggetto, ma la Corte non ha accolto tale argomento in relazione alla efficacia dell'iscrizione.

  • art. 63 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla determinazione della pena e sul presunto errato computo delle aggravanti e delle attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del giudice di merito e la mancata concessione delle attenuanti generiche adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione complessiva degli elementi.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta documentale, distinguere tra la fattispecie della sottrazione/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) e la fattispecie della tenuta confusa o falsa delle scritture (che richiede dolo generico: la consapevolezza che l'irregolare tenuta renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione patrimoniale).
  • La presenza di artifici contabili e rettifiche sistematiche, unite a uscite di cassa ingiustificate e al riconoscimento dei debiti in sede di ammissione al passivo, può sufficiente a provare distrazioni anche in assenza della 'prova fisica' del bene sottratto.
  • La nomina del liquidatore produce effetti sul piano della cessazione degli amministratori e del passaggio delle consegne con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese; fino a tale iscrizione gli amministratori possono essere ritenuti responsabili per le operazioni compiute.
  • Le rettifiche contabili di per sé non escludono responsabilità se esse sono collegate a effettive fuoriuscite di valore e a meccanismi artificiosi volti a camuffare distrazioni.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi di segno positivo (es. condotta riparatoria, comportamento processuale meritevole); l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente.
  • La determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione ma non sostituisce il giudizio del merito salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • In caso di contestazione sulla paternità di atti compiuti in prossimità del passaggio tra amministratori e liquidatori, occorre valutare la data effettiva di iscrizione e il concreto comportamento delle parti; la semplice delibera non produce immediato effetto estintivo della carica amministrativa senza la pubblicità prevista.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.