Cassazione Penale, Ordinanza n. 31455/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/12/2024. Con il primo motivo ha denunciato la mancata declaratoria di estinzione del reato sub b) per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe decorso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione, contestando il giudizio di colpevolezza già espresso in appello. Con il terzo motivo ha lamentato l'eccessività della pena, ma in modo ritenuto generico e non specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, ai fini del computo della prescrizione, deve tenersi conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, anche se giudicata subvalente o equivalente nel bilanciamento con le attenuanti. Il secondo motivo è stato reputato meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quindi non specifico. Il terzo motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, poiché non individuava gli elementi critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva contestata e ritenuta in sentenza incide sul computo del termine di prescrizione, anche se nel giudizio di comparazione con le attenuanti sia stata valutata subvalente o equivalente.
È la fattispecie sostanziale oggetto della censura sulla responsabilità, ma il motivo è stato dichiarato non specifico perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi posti a base della censura; in mancanza, la doglianza sulla pena è generica e inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare la recidiva contestata e riconosciuta in sentenza, a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito senza un concreto confronto critico con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso sulla pena deve contenere indicazioni specifiche e puntuali sugli elementi di censura; la mera affermazione di eccessività, senza spiegazione delle ragioni, è generica e non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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