Cassazione Penale, Sentenza n. 35228/2026 del 02/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., la richiesta di riesame contro l’ordinanza del GIP del 18 aprile 2026 applicativa della custodia cautelare in carcere per concorso in rapina pluriaggravata. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 275, comma 3-bis, c.p.p. e carenza di motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati il domicilio proposto, lontano dal luogo del reato, l’assenza di precedenti evasioni e la mancata resistenza o fuga all’arresto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 2 e 3, c.p.p., nonché vizio di motivazione sulla pericolosità, adeguatezza e proporzionalità della misura: a suo avviso il Tribunale aveva valorizzato le modalità del fatto e i precedenti senza considerare la loro risalenza, il tempo trascorso dall’ultimo reato (2021), la condotta successiva all’espiazione della pena, l’assenza di ulteriori reati, la prospettata occasionalità della rapina e la mancata messa in pericolo della vita della persona offesa. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici, perché non si confrontavano con la motivazione del riesame, e manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale aveva motivato logicamente l’elevata pericolosità e l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, considerando la recidiva specifica e reiterata e le modalità pianificate e spregiudicate della rapina provvisoriamente contestata: l’azione era stata compiuta in pieno giorno, nel momento della consegna delle merci al corriere, con uso di un’arma per intimidire la vittima e con travisamento. Le deduzioni difensive non confutavano efficacemente tali ragioni; alcuni elementi invocati erano inidonei a superare la prognosi cautelare, mentre la dedotta assenza di pericolo per la vittima era incompatibile con l’uso dell’arma evidenziato dal Tribunale. La Corte ha inoltre precisato che, quando il giudice ritiene inadeguati gli arresti domiciliari a contenere il rischio di reiterazione, tale giudizio assorbente implica l’inopportunità del controllo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell’interesse di Giovanni Gagliano avverso il provvedimento applicativo della custodia cautela in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari, in data 18 aprile 2026, in relazione alla provvisoria imputazione di concorso in rapina pluriaggravata.
La disposizione è indicata quale base della richiesta di riesame contro il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
In particolare, l’inidoneità dell’invocata misura cautelare, anche con presidio elettronico, a contenere il pericolo di reiterazione criminosa è stata basata su una valutazione sia della condotta provvisoriamente contestata, sia della presenza di una recidiva, specifica e reiterata, espressiva, secondo l’argomentato iter motivazionale, di un’intensa capacità a delinquere, confermata, nel caso di specie, dalla spregiudicatezza dell’azione criminosa posta in atto.
Il pericolo di reiterazione può essere valutato alla luce congiunta delle modalità della condotta contestata e dei precedenti, quando tali elementi sorreggono una prognosi motivata di elevata capacità a delinquere.
La citata sentenza ha altresì ribadito un profilo, con cui il ricorrente torna a non confrontarsi, vale a dire che il principio che impone al giudice della cautela l’onere di motivazione esplicita va «coniugato con la specificazione che, quando venga formulato un giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, esso, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce una pronuncia implicita circa l'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 -01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686 – 01).
Il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al pericolo di reiterazione, se fondato su specifiche controindicazioni motivate, comporta implicitamente l’inopportunità di applicare il controllo elettronico.
Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.274, comma 1, lett. c), 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. cod. proc. pen.
La norma è richiamata nel motivo relativo alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha respinto la censura perché non si confrontava con le ragioni concrete addotte dal Tribunale.
Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.274, comma 1, lett. c), 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. cod. proc. pen.
La norma è richiamata dalla censura sull’adeguatezza della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che la scelta della misura fosse sorretta dalla motivazione sulle esigenze cautelari e sull’inadeguatezza delle alternative.
La citata sentenza ha altresì ribadito un profilo, con cui il ricorrente torna a non confrontarsi, vale a dire che il principio che impone al giudice della cautela l’onere di motivazione esplicita va «coniugato con la specificazione che, quando venga formulato un giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, esso, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce una pronuncia implicita circa l'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 -01; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686 – 01).
L’inadeguatezza degli arresti domiciliari a prevenire la reiterazione rende implicitamente inopportuno anche il ricorso agli strumenti elettronici di controllo a distanza.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell’impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata qui in 3.000 euro.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
La trattazione camerale senza presenza delle parti è stata disposta in assenza di una richiesta tempestiva di trattazione orale.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
La disposizione è richiamata quale disciplina della trattazione camerale senza partecipazione delle parti, in mancanza di richiesta tempestiva di udienza orale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti demandati alla cancelleria dopo la decisione.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla scelta della misura cautelare deve confrontarsi con le ragioni concrete e decisive dell’ordinanza impugnata; il loro mancato confronto rende il motivo aspecifico.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi congiuntamente sulle modalità della condotta contestata e sulla recidiva, se da tali elementi il giudice ricava in modo logico e motivato un’elevata capacità a delinquere.
- Quando specifiche controindicazioni giustificano il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione, tale valutazione assorbente implica l’inopportunità dell’applicazione del controllo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p.
- La deduzione di elementi favorevoli, quali l’assenza di precedenti evasioni o la condotta tenuta al momento dell’arresto, non è sufficiente a censurare la scelta della custodia in carcere se non confuta efficacemente la motivazione sulla pericolosità e sull’inidoneità delle misure alternative.
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