Sentenza del 01/07/2015 n. 13490 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, del 20 novembre 2006, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento IRPEF per il 1990, relativo al reddito imputato a P.F. in conseguenza della rettifica del reddito della società. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 2292, 2296 e 2297 c.c., degli artt. 1325 e 1418 c.c. e dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986: secondo la ricorrente, la mancata autenticazione delle firme sull’atto costitutivo non bastava a escludere l’esistenza della società e la conseguente imputazione al socio dei redditi societari. La CTR aveva invece ritenuto che il progetto societario non fosse stato attuato: oltre alla mancata autenticazione e alla mancata riassunzione dell’atto in forma pubblica, non risultavano iniziative economiche comuni; aveva inoltre escluso che fossero sufficienti la mera apparenza della società o la sua registrazione da parte di uno dei soci.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ma non ha deciso nel merito se la società fosse effettivamente esistente o se il reddito fosse imputabile a P.F. Ha rilevato d’ufficio una nullità processuale: l’accertamento IRPEF del socio, fondato sull’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, è inscindibilmente collegato all’accertamento del reddito della società e deve essere trattato nello stesso procedimento con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. La contestazione dell’esistenza o effettività del vincolo societario non è una questione personale del singolo socio. Ha quindi dichiarato nulli la sentenza e l’intero procedimento, cassato la decisione e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, in diversa composizione. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione della progressiva formazione dell’orientamento affermato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
Nelle controversie sull’imputazione ai soci del reddito di una società di persone, l’accertamento societario e quello individuale sono inscindibili: la contestazione del reddito o del vincolo societario richiede la partecipazione al medesimo procedimento della società e di tutti i soci, tranne quando siano dedotte questioni esclusivamente personali.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il ricorso per cassazione, denunciando una violazione di legge. La Corte, tuttavia, ha definito la controversia rilevando d’ufficio la nullità del procedimento per mancata partecipazione necessaria di tutti i soggetti interessati.
Massime di principio
- Quando l’imposizione sul reddito del socio deriva dall’accertamento del reddito di una società di persone, la controversia riguarda unitariamente società e soci: il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti, altrimenti il procedimento e la decisione sono nulli.
- La contestazione dell’esistenza o dell’effettività della società non è, per il solo fatto di essere sollevata dal singolo contribuente, una questione personale: incide sul presupposto comune da cui dipende l’imputazione del reddito ai soci.
- La nullità per mancata partecipazione dei soggetti necessari può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado; il giudice deve quindi verificare la corretta composizione del contraddittorio prima di decidere il merito.
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