Cassazione Penale, Sentenza n. 40051/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la norma richiamata (art. 221 d.l. 19/05/2020, n. 34) ha cessato la sua vigenza il 31/12/2022 e che l'annullamento dell'ordinanza non produrrebbe effetti concreti né sulla situazione processuale specifica né sulla disciplina futura. Perciò il ricorso non è esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 06/09/2022 che, superando il diniego dell'amministrazione penitenziaria, ha ammesso Antonio Piromalli (sottoposto al regime 41-bis) alla fruizione di colloqui visivi a distanza. Il ricorrente deduce errata applicazione di legge: secondo la giurisprudenza, il detenuto in regime differenziato può fruire del video-colloquio solo in presenza di impossibilità o di gravissima difficoltà nello svolgimento dei colloqui in presenza, condizioni non dimostrate; il Tribunale avrebbe invece invocato l'art. 221 d.l. 19/05/2020, n. 34 collegato all'emergenza pandemica come fondamento del diritto incondizionato al video-colloquio.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Regime detentivo differenziato che giustifica misure restrittive sui colloqui per esigenze di ordine e sicurezza; l'accesso a modalità alternative va bilanciato con tali esigenze.
art. 221 d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Norma emergenziale che, durante la vigenza collegata alla pandemia, riconosceva ai detenuti (senza distinzione di regime) la possibilità di colloqui visivi a distanza se la struttura disponeva della necessaria strumentazione; nel caso concreto il Tribunale l'ha ritenuta fonte del diritto al video-colloquio mentre la Corte ha rilevato la cessazione della vigenza della norma.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; norma utilizzata per dichiarare l'inammissibilità del gravame.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Definisce l'interesse ad impugnare quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione; richiede che l'interesse sia concreto, attuale e persistente fino alla decisione.
Sez. 1, n. 42654 del 28/09/2022 (Guttadauro)
Giurisprudenza richiamata che impone al giudice di motivare quali specifiche situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà giustifichino il video-colloquio per detenuti in regime differenziato.
Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmannuello)
Sulla possibilità di estendere l'istituto del video-colloquio ai detenuti in regime differenziato, con necessità di valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Principi sulla nozione di interesse a impugnare e sulla carenza di interesse sopravvenuta come causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Conferma che l'interesse all'impugnazione deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione.
Massime di principio
- Se la norma eccezionale su cui si fonda un provvedimento (es. disciplina emergenziale per pandemia) viene meno prima della decisione, il ricorrente può perdere l'interesse all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, l'autorizzazione a colloqui visivi a distanza richiede motivazione concreta: il giudice deve indicare specifiche situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà nello svolgimento dei colloqui in presenza, non potendo limitarsi al richiamo alla sola normativa emergenziale.
- Il giudice di sorveglianza che concede videocolloqui in casi eccezionali deve costruire un percorso argomentativo che documenti rischi o ostacoli concreti per l'incontro in presenza (es. ragioni organizzative, di sicurezza o logistiche), così da bilanciare il diritto del detenuto con le esigenze di ordine e sicurezza.
- Chi impugna provvedimenti fondati su norme temporanee dovrebbe valutare tempestivamente la strategia processuale (anche con eventuali misure cautelari) perché la cessazione della norma può rendere priva di oggetto l'impugnazione.
- La verifica sull'ammissibilità dell'impugnazione si fonda su un criterio utilitaristico: l'annullamento deve poter produrre, concretamente, un vantaggio o rimuovere uno svantaggio attuale e rilevante per l'impugnante.
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