Sentenza n. 2560/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L. il 9/11/2023: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138837 del 12.07.2023 avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020”; b) di tutti i provvedimenti ed atti istruttori, presupposti connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota dell'ASL Napoli 3 Sud n. 122079 del 20.06.2023 avente ad oggetto: “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2020– Comunicazioni ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e, con motivi aggiunti, atti di avvio e chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo-contabile relativo al medesimo anno
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL ha determinato, a fronte di un fatturato complessivo dichiarato di euro 597.368,08, le somme liquidabili e non liquidabili per le prestazioni erogate nell’anno 2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli obblighi di motivazione e dei principi di tempestività, legittimo affidamento, buona fede, trasparenza, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, lamentando che la regressione tariffaria fosse stata definita a distanza di circa due anni dalla chiusura dell’esercizio senza indicare le ragioni del ritardo. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa indicazione della data consuntiva di esaurimento del budget di spesa, dalla quale sarebbero dovute dipendere le elaborazioni del fatturato liquidabile e non liquidabile, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti. Con i motivi aggiunti ha impugnato, in via derivata, la nota di chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo-contabile e gli atti istruttori, compresa la comunicazione di avvio. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità per sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti una clausola di salvaguardia e per mancata notifica ai controinteressati. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, il Collegio ha rilevato che le censure riguardano esclusivamente le modalità e i tempi della regressione tariffaria e, quindi, la quantificazione dei corrispettivi spettanti alla struttura, non i provvedimenti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione e stabilito i criteri generali di calcolo. In tale fase l’ASL opera nell’ambito del rapporto contrattuale e compie atti paritetici, iure privatorum, consistenti in mere operazioni di calcolo del corrispettivo, senza esercizio di potere discrezionale autoritativo. La controversia riguarda pertanto una posizione di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle richiamate ordinanze delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
artt. 8-quater e ss. d.lgs. 502/1992
Rilevano nel quadro dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata e dei rapporti contrattuali con il Servizio sanitario regionale.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dei rapporti contrattuali e della regressione tariffaria, ma non esaminato nel merito dal TAR per il difetto di giurisdizione.
Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, ferme preclusioni e decadenze.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando il contenzioso promosso da una struttura sanitaria privata accreditata riguarda esclusivamente la quantificazione dei corrispettivi, le modalità di calcolo della regressione tariffaria o i tempi della liquidazione, senza contestare i provvedimenti autoritativi a monte che hanno stabilito la regressione e i relativi criteri, la posizione dedotta è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nella fase di pagamento delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati, l’azienda sanitaria opera, entro i limiti degli stanziamenti e degli accordi contrattuali, mediante atti paritetici e operazioni di calcolo del corrispettivo, non mediante esercizio di potere autoritativo discrezionale.
- La contestazione della violazione del legittimo affidamento, quando è riferita alle modalità di esecuzione e liquidazione di un rapporto contrattuale sanitario, costituisce una doglianza di natura patrimoniale e non trasforma la controversia in una questione di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono conservarsi mediante riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., restando ferme le preclusioni e decadenze maturate.
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