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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27007/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare più afflittiva. Tre censure principali: 1) vizio di valutazione e carenza probatoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio (si contestano la limitatezza e la frammentarietà delle intercettazioni e l'assenza di prova dell'affectio societatis); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MONTAGNO, acquisite dopo il suo arresto e non verbalizzate, per violazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.; 3) mancata prova della necessità della custodia cautelare in carcere e omissione di un'adeguata valutazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico), nonché presunta valutazione apodittica dell'ostatività dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il sindacato in Cassazione sulla motivazione del giudice di merito è limitato all'adeguatezza logico-giuridica delle ragioni esposte e non consente una riconsiderazione del materiale probatorio già valutato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente desunto un quadro grave indiziario da un compendio di intercettazioni (telefoniche e ambientali), accertamenti di polizia giudiziaria, appostamenti, sequestri e dalle risultanze relative ai rapporti con il padre condannato per associazione mafiosa e con il clan LO CICERO; che l'indagato avesse ruolo di "longa manus" coordinando attività, contatti per forniture, cessioni e atti intimidatori. Quanto alle dichiarazioni di MONTAGNO, la Corte ha osservato che, anche ammettendo profili di utilizzabilità, la difesa non ha dimostrato la decisività di tali dichiarazioni e non ha svolto la "prova di resistenza" richiesta per mettere in discussione il provvedimento. Sulla misura cautelare, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che ha valorizzato la gravità dei fatti, i rapporti familiari con soggetto mafioso e i precedenti dell'indagato, non essendo la presunzione iuris tantum superata dalla difesa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; indicata come normativa di riferimento per i reati fine contestati agli imputati (cessione e traffico di cocaina/altre sostanze).

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Regola la verbalizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alle forze di polizia. La Corte ha rilevato che la difesa ha contestato la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni di un teste (MONTAGNO), ma ha ritenuto che la presunta inutilizzabilità non sia stata provata come decisiva ai fini del provvedimento impugnato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria cui la Corte ha delegato la trasmissione degli atti a seguito della sentenza.

  • Principio giurisprudenziale sulla limitata sindacabilità in Cassazione della valutazione del grave indizio

    varie pronunce di legittimità richiamate (Sez. 2, n. 27866/2019; Sez. 4, n. 26992/2013; Sez. 6, n. 49153/2015; Sez. 3, n. 17395/2023 ecc.)

    La Cassazione può verificare solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non riesaminare i fatti per sostituirsi alla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni di riesame è limitato: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la rivalutazione integrale delle prove.
  • Se si censura l'utilizzabilità di un elemento probatorio (es. dichiarazioni non verbalizzate), in Cassazione occorre dimostrarne la decisività e svolgere la "prova di resistenza": senza questo elemento il provvedimento impugnato avrebbe avuto esito diverso.
  • Per la custodia cautelare in carcere è possibile valorizzare un compendio indiziario (intercettazioni, sequestri, appostamenti, rapporti familiari con soggetti mafiosi, precedenti penali) e sussiste una presunzione iuris tantum circa il pericolo di reiterazione che la difesa deve specificamente e concretamente contrastare.
  • Nel contestare la misura cautelare è necessario proporre elementi concreti e verificabili che dimostrino la possibilità di misure meno afflittive: mere affermazioni generiche non sono sufficienti a scalfire la motivazione del giudice.
  • Le dichiarazioni spontanee o rese successivamente ad arresto devono essere raccolte secondo le formalità previste (art. 350 c.p.p. e relative garanzie); la loro utilizzabilità può essere contestata ma la difesa deve indicare il loro ruolo decisivo nel provvedimento impugnato per ottenere l'esclusione in sede di legittimità.

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