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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33076/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lauricella impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la condanna di primo grado requalificando il fatto da rapina (art. 624-bis) a tentata violazione di domicilio aggravata (art. 614 c.p., comma 4). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'insussistenza del reato per mancanza dell'elemento psicologico relativo alla volontà di escludere il titolare del 'ius excludendi alios' (argomento ritenuto di mero fatto e non valutabile in sede di legittimità) e lamentava la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa ha inoltre prodotto memoria riferendo la remissione della querela da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela. Ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità il motivo che contestava la sussistenza dell'elemento psicologico, trattandosi di doglianze di fatto non idonee in Cassazione. Ha invece dato rilievo alla riforma (d.lgs. 150/2022, 'riforma Cartabia') che ha reso la violazione di domicilio aggravata procedibile a querela della persona offesa; la querela è stata formalmente rimessa da Lorgio Teresa il 23/06/2017 e tale remissione è stata accettata dal ricorrente il 02/05/2023, con conseguente estinzione del reato. Per tale motivo non è necessario pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della partecipazione in reato (concorso) utilizzata per la ricostruzione delle condotte degli imputati

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma originariamente contestata (rapina); la Corte d'appello aveva però ritenuto più corretta la qualificazione come tentata violazione di domicilio aggravata

  • art. 614 cod. pen. comma 4

    Fattispecie di violazione di domicilio aggravata: la Corte ha ritenuto applicabile la modificazione introdotta dalla riforma che ne ha subordinato la procedibilità alla querela della persona offesa

  • d.lgs. 150/2022 art. 2 comma 10 lett. g) n. 2

    Riforma (cd. 'Cartabia') che ha mutato il regime di procedibilità della violazione di domicilio aggravata rendendola, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso, procedibile a querela della persona offesa; ciò ha reso rilevante la remissione di querela e ha determinato l'estinzione del reato

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma citata per spiegare che, mancando i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi di tale disposizione, l'estinzione per remissione deve essere dichiarata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata come motivo residuo (condizione di non punibilità) ma non esaminata nel merito per intervenuta estinzione del reato

  • art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che consente di porre le spese del procedimento a carico del querelato; applicata dalla Corte per assegnare le spese

  • Giurisprudenza: Sez.5, n. 42260 del 06/10/2004

    Precedente richiamato per principio secondo cui si deve dichiarare l'estinzione del reato per remissione quando non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito

Massime di principio

  • Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022, 'Cartabia') la violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose è, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa: la remissione della querela estingue il reato salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma.
  • La remissione della querela deve essere formalizzata e accettata secondo le forme richieste: una remissione valida porta all'estinzione del reato e all'annullamento senza rinvio delle sentenze penali che mantengano ancora un procedimento pendente su tale capo.
  • In Cassazione non sono ammissibili doglianze di mero fatto o richieste di rivalutazione globale del materiale probatorio; occorre individuare specifici vizi di motivazione o travisamento degli elementi probatori per ottenere accoglimento sui profili di fatto.
  • L'intervenuta estinzione del reato per cause sopravvenute (es. remissione di querela) assorbe e rende irrilevanti le questioni successive sulle condizioni di non punibilità o su altri istituti sostanziali, salvo che tali questioni possano incidere sulla validità dell'estinzione stessa.
  • Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato quando la decisione si fonda sull'estinzione del reato per remissione della querela, ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

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