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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45482/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 642 c.p. (capo A) e 476, comma 2, 482, 61 n.2 c.p. (capo B). Il ricorrente articola sei motivi: 1) nullità per difetto di notifica del decreto di citazione in appello (relata non consentirebbe di desumere le generalità del ricevente); 2) violazioni di norme processuali e vizio di competenza territoriale, sostenendo che la falsificazione del certificato sarebbe avvenuta nel luogo di rilascio (Ospedale di Mercato San Severino) e che perciò la competenza sarebbe del Tribunale di Nocera Inferiore; 3) mancata assunzione di prova decisiva, per non aver sentito il direttore sanitario Generoso Conforti che avrebbe potuto chiarire le date di accesso del ricorrente all'ospedale; 4) mancanza o contraddittorietà della motivazione circa l'attribuzione della responsabilità per la falsificazione, con particolare riferimento al fatto che la condanna si fonderebbe su prove esclusivamente indiziari e su un concorso morale non contestato in capo al ricorrente; 5) errata qualificazione giuridica del fatto (sostituzione del reato di falsità con il più lieve reato di uso di atto falso) per assenza di prova della falsificazione addebitata al ricorrente; 6) vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la condizione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, con riferimento alla presunta impossibilità economica del ricorrente (ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo (notifica) è manifestamente infondato: la giurisprudenza ammette che la difficoltà di lettura della relata non provoca nullità se la qualifica e la relazione indicano la consegna a persona capace e convivente (nella relata compare "Jessica"); 2) il secondo motivo (competenza) è infondato: non vi sono elementi probatori che dimostrino che la falsificazione sia avvenuta nel luogo di rilascio del certificato; 3) il terzo motivo (acquisizione prova Conforti) è infondato: la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale e il teste aveva già escluso accessi diversi rispetto a quello dichiarato (quindi l\'esame non avrebbe apportato elementi decisivi); 4) quarto e quinto motivo (attribuzione responsabilità/riconfigurazione del reato) sono infondati: la Corte d\'appello ha formulato un ragionamento inferenziale logico secondo cui il ricorrente aveva interesse diretto alla falsificazione per ottenere l\'indennizzo assicurativo; 5) il sesto motivo (attenuanti e sospensione condizionale) è inammissibile: il giudice di merito ha motivato l\'assenza di attenuanti e ha ritenuto che l\'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova in modo assoluto l\'impossibilità a pagare l\'importo (euro 1.600) richiesto come condizione per la sospensione condizionale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione a reato; utilizzato nella ricostruzione del capo A relativo alla condanna per reati consumati con concorso.

  • art. 642 cod. pen.

    Reato principale contestato (truffa) come parte della condanna confermata; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio di motivazione rispetto all'imputazione.

  • art. 476, comma 2 cod. pen.

    Falsità in certificati o atti; norma applicata nel capo B e interpretata nel senso che la prova ritenuta dal giudice di merito era sufficiente.

  • art. 482 cod. pen.

    Uso di atto falso; la Corte ha esaminato la richiesta di riclassificazione ma ha ritenuto fondata la qualificazione di falsità a carico del ricorrente.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata e valutata nel complesso della responsabilità dell'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso; il ricorso e i motivi sono stati esposti nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso relativo a inosservanza di norma processuale determinante la nullità; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per la giurisprudenza consolidata sulle notifiche.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Motivo relativo a mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha confermato il carattere discrezionale della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello e ne ha rigettato l\'assunto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo relativo alla errata qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il ragionamento della Corte d'appello che ha confermato la qualificazione per falsità.

  • art. 9, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di determinazione della competenza per il luogo di commissione del reato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova che la falsificazione fosse avvenuta nel luogo di rilascio del certificato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha motivato l\'assenza di elementi favorevoli attinenti all\'attenuante invocata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso manifestamente infondato/inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una relata di notifica che non renda leggibili tutte le generalità del ricevente non comporta automaticamente la nullità della notifica se dall'atto emerge la qualità del ricevente (es. persona capace e convivente) o altri elementi che attestano la consegna.
  • La determinazione della competenza territoriale richiede prova del luogo di consumazione del reato; l\'insussistenza di elementi certi sul luogo della falsificazione impedisce di spostare la competenza processuale.
  • La rinnovazione dell\'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è eccezionale: la richiesta può essere respinta se il giudice ritiene di poter decidere sugli atti acquisiti, specialmente quando il teste ha già reso una dichiarazione che esclude elementi nuovi decisivi.
  • Le condanne possono fondarsi su un complesso indiziario coerente e logico: la valutazione del giudice circa l\'interesse personale dell'imputato (es. ottenere un indennizzo) può legittimamente costituire elemento indiziario della responsabilità.
  • La richiesta di riclassificazione del reato (es. da falsità a uso di atto falso) impone una motivazione precisa e prova idonea a escludere la falsificazione; l'assenza di elementi probatori sufficienti lascia impregiudicata la qualificazione operata dal giudice di merito.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prova in modo automatico e assoluto l\'impossibilità a pagare somme moderate richieste per effetti processuali (es. condizione per la sospensione condizionale); spetta al ricorrente dimostrare concretamente l\'impossibilità di adempiere.
  • Motivi di ricorso manifestamente infondati o generici possono determinare l\'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna al pagamento delle spese e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; in fase di cassazione è fondamentale l\'articolazione concreta e supportata dei motivi.

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