Cassazione Penale, Ordinanza n. 10890/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della rilevanza dei precedenti penali ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. e, per una delle ricorrenti, della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 10 giugno 2025. Dalla motivazione emerge che il giudizio di merito aveva riguardato una prolungata occupazione di un immobile, in relazione alla quale le imputate chiedevano, in sede di legittimità, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Una delle ricorrenti deduceva inoltre il vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di entrambi i ricorsi manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già motivato il diniego dell'art. 131-bis valorizzando sia la durata dell'occupazione sia la presenza di plurimi precedenti penali, uno dei quali recente e specifico, elementi che escludevano i requisiti soggettivi per l'istituto. Ha inoltre rilevato che i ricorsi non si confrontavano con la autonoma ratio decidendi fondata sui precedenti ostativi, risultando quindi generici e aspecifici. Quanto al secondo motivo della prima ricorrente, relativo alla recidiva, lo ha reputato manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva confermato la recidiva con motivazione logica e giuridicamente corretta, evidenziando numerosi precedenti penali nell'arco di vent'anni e la persistente insensibilità della ricorrente all'effetto deterrente delle precedenti condanne.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la durata della condotta e i precedenti penali dell'imputato, specie se recenti e specifici, evidenziano l'insussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma.
La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito motivi adeguatamente sulla pluralità e sul significato dei precedenti penali, valorizzando la persistente insensibilità del reo all'efficacia deterrente delle precedenti condanne.
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando censura solo una delle plurime rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizza, con motivazione logica e non contraddittoria, la durata della condotta e la presenza di precedenti penali ostativi, soprattutto se recenti e specifici.
- In sede di legittimità, il ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; l'omessa critica anche di una sola di esse rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
- La recidiva è correttamente applicata quando la storia giudiziaria dell'imputato mostra una reiterazione significativa di condotte criminose e l'inefficacia delle precedenti condanne a svolgere funzione deterrente.
- La censura di vizio motivazionale non è ammissibile se la motivazione del giudice di merito è coerente con i dati fattuali richiamati e non presenta manifeste illogicità o violazioni di legge.
Come è indicizzato
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