Ordinanza n. 462/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento pronunziato il 10 novembre 2025 dalla “UOC Medicina Pubblica Valutativa” della ASL Napoli 1-Centro, con il protocollo n. -OMISSIS-, spedito al ricorrente con raccomandata del 01.12.2025, ma recapitata soltanto il 15.12.2025, con il quale la detta Commissione – omettendo l’esame delle precedenti diagnosi ed omettendo ogni minima valutazione – ha respinto la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente ai sensi del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 318 comma 5,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della UOC Medicina Pubblica Valutativa dell’ASL Napoli 1-Centro che ha respinto la richiesta di riconoscimento di particolari condizioni di invalidità ai fini dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione dell’ASL ha respinto la richiesta presentata ai sensi dell’art. 318, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, lamentando l’omesso esame delle precedenti diagnosi, l’assenza di ogni adeguata valutazione e l’illogicità dell’atto. La censura di illogicità era fondata sul confronto con un precedente verbale ASL, nel quale era stata riconosciuta una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992. Il ricorrente non ha tuttavia espressamente dedotto il difetto di motivazione del provvedimento e non ha impugnato la delibera dell’ASL richiamata nell’atto contestato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, a un sommario esame il Collegio non ha ravvisato l’illogicità dedotta: il precedente accertamento relativo alla capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, previsto dall’art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, e il successivo diniego per l’assenza di particolari condizioni di invalidità, previsto dal comma 5 dello stesso articolo, riguardano fattispecie astratte diverse e non sono collegati da alcun automatismo. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva formulato una specifica censura di difetto di motivazione e non aveva impugnato la delibera dell’ASL richiamata nel provvedimento. Quanto al periculum, non è stata dimostrata un’irrimediabile compromissione della partecipazione alla vita sociale derivante dal mancato riconoscimento, anche perché il ricorrente era già titolare del contrassegno H rilasciato dal Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 318, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
La disposizione è indicata quale base normativa della richiesta di riconoscimento presentata dal ricorrente; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente il contenuto.
art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992
Il precedente verbale ASL aveva riconosciuto una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi di questa disposizione.
art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
particolari condizioni di invalidità
La fattispecie relativa alle particolari condizioni di invalidità è distinta da quella della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta prevista dal comma 2; tra le due non sussiste un nesso automatico.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando la contestazione di illogicità si fonda sul confronto tra accertamenti sanitari riferiti a fattispecie normative diverse, prive di un nesso automatico tra loro.
- Il riconoscimento di una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’art. 381, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 non comporta automaticamente il riconoscimento delle particolari condizioni di invalidità previste dal comma 5 dello stesso articolo.
- La mancata deduzione di uno specifico difetto di motivazione impedisce, nella fase cautelare, di fondare su tale vizio la domanda di sospensione del provvedimento.
- Il periculum in mora deve essere dimostrato mediante la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il mancato riconoscimento di una particolare condizione di invalidità non integra tale requisito se non è provata un’irrimediabile compromissione della partecipazione alla vita sociale, soprattutto quando l’interessato disponga già di un titolo abilitativo o agevolativo funzionalmente pertinente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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