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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36198/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lapenna era stato ritenuto responsabile, in concorso ex art. 110 e art. 611 c.p., per avere invitato Mario Santangelo a ritrattare dichiarazioni rese agli inquirenti; la vicenda riguardava una 'spedizione punitiva' volta a costringere la vittima alla ritrattazione. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte d'appello sotto il profilo della conoscenza, da parte sua, del precedente uso di violenza e dello stato di costrizione della vittima (mancata dimostrazione della consapevolezza del dolo concorsuale) e deduceva inoltre che la sua condotta fosse al più mera istigazione (art. 115 c.p.), ravvisando insufficiente idoneità costrittiva della sua condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo (collegato alla tesi della mera istigazione e all'irretroflessione del comportamento successivo della vittima), riaffermando che il reato di cui all'art. 611 c.p. si consuma al momento della minaccia/violenza e che non è necessario che il reato fine si consumi. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza impugnata non ha adeguatamente dimostrato la consapevolezza dell'imputato circa il precedente impiego di violenza e lo stato di costrizione della vittima, né si è confrontata con elementi prodotti dalla difesa (messaggi, circostanze spazio-temporali, descrizione delle lesioni) che potevano sostenere l'ipotesi che Lapenna ignorasse l'esistenza di una coercizione. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato al giudice del merito per nuovo esame sull'elemento soggettivo del reato contestato, con valutazione degli elementi difensivi.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato: responsabilità anche per chi contribuisce all'altrui condotta; richiesto dolo specifico del reato concorso o consapevolezza della finalità altrui se non animato dallo stesso fine.

  • art. 611 cod. pen.

    Prevede il delitto di violenza o minaccia per costringere una persona a ritrattare dichiarazioni. Si consuma al momento della minaccia o violenza (reato di pericolo concreto), indipendentemente dall'effettiva commissione del reato fine.

  • art. 115 cod. pen.

    Disciplina l'istigazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura che interpretava la condotta del ricorrente come mera istigazione sulla base del comportamento successivo della vittima, perché la fattispecie di art. 611 ha natura di pericolo concreto e si valuta l'idoneità della condotta ex ante.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di primo grado per errore (refuso): la Corte d'appello e la Cassazione hanno rilevato che il procedimento verte sul reato di cui all'art. 611 c.p., pertanto il riferimento all'art. 56 (tentativo) è inappropriato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso: la Corte ha indicato che i motivi sono enunciati nei limiti di questa disposizione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento alla richiesta di discussione orale ai sensi della disciplina processuale emergenziale (citata proceduralmente nel corso dell'udienza).

Massime di principio

  • Per contestare il concorso in un reato a dolo specifico (art. 110 c.p. con art. 611 c.p.) il giudice deve accertare non solo la partecipazione materiale ma anche la consapevolezza, almeno unilaterale, della condotta violenta o minacciosa da parte dell'agente; l'assenza di tale consapevolezza può escludere il concorso.
  • Il reato di cui all'art. 611 c.p. è del tipo di pericolo concreto: si consuma al momento della minaccia/violenza mirata a costringere alla ritrattazione, indipendentemente dal fatto che il reato fine venga poi commesso.
  • La qualificazione della condotta come mera istigazione o come concorso in reato violento dipende dall'idoneità ex ante della condotta ad influenzare la volontà altrui e dalla prova che essa abbia effettivamente rafforzato o fatto sorgere il proposito criminoso.
  • In sede difensiva è importante produrre elementi che dimostrino la mancata conoscenza di violenza pregressa o in atto (es. messaggi, orari, luogo pubblico, mancanza di descrizione/visibilità delle lesioni) perché la mancata considerazione di tali elementi può essere motivo di annullamento della sentenza.
  • Il giudice di merito deve motivare con precisione le affermazioni sulla 'visibilità' di lesioni o altri segni esteriori di costrizione: affermazioni generiche senza descrizione non soddisfano il necessario standard di motivazione.
  • Se la Corte di legittimità rileva carenze nella valutazione dell'elemento soggettivo, può annullare e rinviare al merito per nuovo esame, non sostituendosi al giudice ma richiedendo che sia valutata la consapevolezza dell'agente alla luce degli elementi probatori prodotti.

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