Cassazione Penale, Ordinanza n. 09388/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime penitenziario speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto. Secondo il ricorrente, il trattenimento sarebbe stato illegittimo perché fondato non su esigenze attinenti a indagini o prevenzione dei reati, come richiesto dalla disciplina applicabile, ma sulla mera presenza di frasi anodine e riferite esclusivamente a familiari, quindi prive di reale significato allusivo. La censura è stata formulata come violazione di legge e vizio di motivazione, prospettando che il giudice di merito avrebbe attribuito alle espressioni contenute nella missiva un significato criptico non giustificato dal testo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse esplicitato le frasi considerate idonee a ingenerare sospetti sul reale contenuto della corrispondenza, valorizzandone il possibile significato allusivo a contatti con l'associazione criminosa di appartenenza. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva una diversa valutazione del materiale fattuale e una differente interpretazione del contenuto della missiva, operazione preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione del provvedimento di merito non sia manifestamente illogica. Ne è derivata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come regime penitenziario speciale cui era sottoposto il detenuto ricorrente; nel contesto della decisione rileva per la valutazione del controllo sulla corrispondenza e sul trattenimento della missiva.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715
Richiamato quale precedente in tema di interpretazione delle intercettazioni, per affermare che in sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né una diversa interpretazione se quella del giudice di merito non è manifestamente illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del contenuto fattuale degli elementi esaminati dal giudice di merito, né una diversa interpretazione delle espressioni o dei dati valorizzati in motivazione, quando la lettura adottata sia non manifestamente illogica.
- Quando il provvedimento impugnato indica specificamente gli elementi testuali o fattuali ritenuti sospetti o ambigui, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa del loro significato si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
- In materia di trattenimento della corrispondenza di un detenuto sottoposto a regime speciale, la motivazione è sufficiente se esplicita le ragioni per cui il contenuto della missiva è ritenuto ambiguo o criptico in relazione a possibili contatti con contesti criminali.
Come è indicizzato
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