Cassazione Penale, Ordinanza n. 03695/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi congiunti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi congiunti proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari risultano, secondo la Cassazione, non confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale degli imputati. La motivazione della sentenza di merito aveva affrontato anche il tema dell'applicazione dell'art. 52 c.p. e della presenza di più persone nel fatto, ma i ricorsi non hanno evidenziato manifeste illogicità della motivazione. Il ricorso, dunque, non censurava in modo specifico e pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma sulla legittima difesa è richiamata solo per indicare che la sentenza di merito ne aveva valutato l'applicazione; la Cassazione rileva che i ricorsi non si confrontano con tale passaggio motivazionale.
Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una censura generica: il motivo deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
- Quando la sentenza di merito affronta un profilo decisivo, come la sussistenza della legittima difesa o la presenza di più persone nel fatto, il ricorso che ometta di misurarsi con tali passaggi è inammissibile.
- La mancata deduzione di manifeste illogicità della motivazione, a fronte di una decisione che espone in modo coerente le ragioni della responsabilità, non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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