Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03695/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi congiunti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi congiunti proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari risultano, secondo la Cassazione, non confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale degli imputati. La motivazione della sentenza di merito aveva affrontato anche il tema dell'applicazione dell'art. 52 c.p. e della presenza di più persone nel fatto, ma i ricorsi non hanno evidenziato manifeste illogicità della motivazione. Il ricorso, dunque, non censurava in modo specifico e pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.

    La norma sulla legittima difesa è richiamata solo per indicare che la sentenza di merito ne aveva valutato l'applicazione; la Cassazione rileva che i ricorsi non si confrontano con tale passaggio motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una censura generica: il motivo deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
  • Quando la sentenza di merito affronta un profilo decisivo, come la sussistenza della legittima difesa o la presenza di più persone nel fatto, il ricorso che ometta di misurarsi con tali passaggi è inammissibile.
  • La mancata deduzione di manifeste illogicità della motivazione, a fronte di una decisione che espone in modo coerente le ragioni della responsabilità, non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.