Cassazione Penale, Ordinanza n. 33532/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha conseguentemente condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Savona aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi del rito speciale, in relazione a reati previsti dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, contestati separatamente a ciascuno di essi. Con un unico motivo hanno dedotto la nullità della motivazione, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a recepire il contenuto dell'accordo sulla pena senza fornire un'adeguata motivazione. La Corte ha rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio relativo all'applicazione della pena su richiesta sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. e i vizi relativi alla determinazione della pena quando questi non si siano tradotti nell'illegalità della sanzione, ossia nell'applicazione di una pena estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in relazione alla quale erano contestati i reati oggetto della sentenza di applicazione della pena.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce, nel caso esaminato, motivo deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta sono inammissibili le doglianze relative a motivi cui la parte abbia rinunciato.
- Nel medesimo giudizio sono inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Le censure concernenti la determinazione della pena applicata su richiesta sono inammissibili quando non denuncino l'illegalità della sanzione, intesa come applicazione di una pena non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera contestazione dell'adeguatezza o della motivazione relativa al recepimento dell'accordo sulla pena non consente di superare i limiti di deducibilità propri dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, in assenza di una pena illegale.
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