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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1417 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Legittimazione dell'Ente impositore - Illegittimità della procura - Non sussiste.(prima massima). Processo tributario - Prove documentali - Eccezione diinidoneità - Copia fotostatica - Equiparazione al documento originale -Ammissibilità. (seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo affronta due questioni. La prima riguarda la legittimità della procura alle liti rilasciata al difensore dal Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Lazio della Direzione Generale Lazio Contenzioso Regionale, autorizzato da procura speciale: si contesta che tale soggetto fosse legittimato a rappresentare l’ente. La seconda riguarda l’idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia fotostatica e l’eventuale necessità di produrre gli originali.

La decisione

Le massime affermano che la procura è legittima, in ragione dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, che ha trasferito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’intero organico delle società del Gruppo Equitalia, soggetto alle norme del rapporto di lavoro privato. Affermano inoltre che la copia fotostatica è idonea a introdurre la prova documentale nel processo tributario, salvo contestazione specifica della sua conformità all’originale. Il brano non riporta gli estremi della sentenza, l’esito complessivo del giudizio, eventuali importi, statuizioni sulle spese o l’identità delle parti; non è quindi possibile precisare se il ricorso sia stato accolto o rigettato nel suo complesso.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 9, d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016

    La procura alle liti, conferita al difensore da parte del Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Lazio della Direzione Generale Lazio Contenzioso Regionale, a ciò autorizzato da procura speciale, è legittima in virtù dell'art. l, comma 9 del d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016 che prevede l'inserimento dell'intero organico delle società del Gruppo Equitalia, sottoposto alle "norme che regolano il rapporto privato" nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

    La disposizione consente di riconoscere la legittimità della rappresentanza processuale esercitata tramite il responsabile indicato, quando questi sia autorizzato da procura speciale, nel contesto del trasferimento del personale del Gruppo Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Art. 2721 c.c.

    Premessoche il regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civileall'art. 2721 c.c. equipara la copia all'originale a meno di una espressacontestazione sulla conformità, la produzione di documenti in copia fotostaticacostituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo tributario, aisensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 546/92.

    Secondo la massima, la copia è equiparata all’originale ai fini probatori, salvo che ne sia contestata espressamente la conformità.

  • Art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Premessoche il regime ordinario della prova documentale dettato dal codice civileall'art. 2721 c.c. equipara la copia all'originale a meno di una espressacontestazione sulla conformità, la produzione di documenti in copia fotostaticacostituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo tributario, aisensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 546/92.

    Nel processo tributario la produzione di documenti in copia fotostatica è idonea a introdurre la prova documentale; la massima collega l’eventuale disconoscimento alla contestazione espressa della conformità all’originale.

Massime di principio

  • La procura rilasciata da un responsabile dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere legittima quando il soggetto agisce in forza di una procura speciale e nell’ambito dell’assetto organizzativo derivante dal trasferimento del personale del Gruppo Equitalia previsto dalla legge.
  • Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti in copia fotostatica e, in linea generale, la copia è equiparata all’originale; chi ne contesta la conformità deve formulare una contestazione espressa.
  • Le massime fornite non consentono di ricostruire l’esito complessivo della controversia né di identificare le parti: la valutazione del vincitore è pertanto solo provvisoria e limitata ai principi riportati.

Testo integrale

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