Parere n. 768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società S.E.I.S. – Società Edilizia Immobiliare Sarda s.p.a. contro la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di La Maddalena per l’annullamento della delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7 e atti alla stessa connessi, quali i relativi allegati; n. 2 carte in scala 1:200.000 contenenti la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica (tav. 1.1 e 1.2); n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell’assetto ambientale (tav. 2); n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell’assetto storico-culturale (tav. 3); n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa dell’assetto insediativo (tav. 4); n. 1 carta in scala 1:200.000 illustrativa delle aree gravate dagli usi civici (tav. 5); n. 141 carte in scala 1:25.000 illustrative dei territori compresi negli ambiti di paesaggio costieri; n. 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costieri, corredate da 27 tavole cartografiche in scala 1:100.000 e dall’atlante dei paesaggi; n. 38 carte in scala 1.50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio costieri; le norme tecniche di attuazione e relativi allegati; tutti gli atti preparatori ed istruttori, compresi i pareri della quarta commissione consiliare resi in data 8 agosto 2006 e 5 settembre 2006; gli atti di nomina del “comitato scientifico” e dei “gruppi istruttori”; il decreto del presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 82 del 7 settembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Sardegna, della suddetta delibera regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 36/7 del 5 settembre 2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di La Maddalena interessata da una risalente lottizzazione convenzionata, ha impugnato il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna deducendone numerosi profili di illegittimità: incompetenza dell’organo regionale approvante; violazione della normativa statale e regionale in materia di pianificazione paesaggistica; omessa considerazione delle caratteristiche dei singoli territori; introduzione di vincoli e prescrizioni estranei alla tutela del paesaggio; lesione delle facoltà edificatorie e dei diritti dei proprietari; violazione degli artt. 41 e 42 Cost.; difetto di partecipazione e di concertazione istituzionale; illegittimità delle conferenze di co-pianificazione; subordinazione degli interventi a una successiva intesa; violazione degli artt. 135, 143, 144 e 145 del d.lgs. 42/2004; illegittima attribuzione di funzioni al Comitato scientifico e ai gruppi istruttori; violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 97 Cost.; omesso coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali. Nel corso del procedimento consultivo sono intervenute pronunce del TAR Sardegna, passate in giudicato, che hanno annullato il comma 4 dell’art. 15 delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., disposizione alla quale la società aveva collegato il proprio interesse all’annullamento del Piano. La società non ha inoltre riscontrato la successiva richiesta del Consiglio di Stato di confermare la permanenza dell’interesse, né ha replicato all’eccezione regionale di sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
Il Consiglio di Stato non esamina nel merito i motivi di impugnazione. Ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse dedotto dalla società era collegato all’art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., norma già annullata con sentenze del TAR Sardegna n. 2010 del 31 ottobre 2007 e n. 2241 del 13 dicembre 2007, passate in giudicato. L’evento che la ricorrente considerava necessario per evitare l’inedificabilità della propria area si è quindi verificato. La conclusione è ulteriormente confermata dal comportamento processuale della società, che nel parallelo giudizio davanti al TAR Sardegna aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, ottenendo la dichiarazione di improcedibilità con sentenza n. 110 dell’11 febbraio 2014, e che non ha successivamente confermato il proprio interesse nel presente procedimento. Il Collegio richiama inoltre il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale: l’impugnazione del P.P.R. proposta successivamente in sede giurisdizionale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, essendo stato il ricorso straordinario esperito per primo. Tale rilievo non impedisce tuttavia di valorizzare il comportamento processuale della società quale indice della sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché la disposizione dell’art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., cui la società aveva ricollegato il proprio interesse all’annullamento del Piano, è stata annullata con sentenze del TAR Sardegna n. 2010 del 31 ottobre 2007 e n. 2241 del 13 dicembre 2007, passate in giudicato.
Comportamento processuale della ricorrente
La società aveva dichiarato nel parallelo giudizio dinanzi al TAR Sardegna di non avere più interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione del diniego comunale e del P.P.R.; inoltre, non ha risposto alla richiesta del Consiglio di Stato del 26 novembre 2025 di confermare la permanenza dell’interesse e non ha replicato all’eccezione regionale del 13 giugno 2025.
Principio di alternatività
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971, lo stesso interessato non può impugnare il medesimo atto sia con ricorso straordinario sia con ricorso giurisdizionale. Il rimedio proposto per secondo è inammissibile. Nel caso concreto, essendo stato il P.P.R. impugnato prima in sede straordinaria, il ricorso straordinario era quello ammissibile, mentre l’impugnazione successiva dinanzi al TAR avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”
La disposizione esprime il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale: il medesimo atto non può essere impugnato dallo stesso soggetto in entrambe le sedi e il rimedio proposto per secondo è inammissibile.
art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale
La disposizione costituiva il presupposto dell’interesse fatto valere dalla società, ma è stata annullata con sentenze del TAR Sardegna passate in giudicato; tale annullamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 144 e 145
Le disposizioni erano richiamate tra le norme asseritamente violate dalla società in relazione alla formazione, ai contenuti, alla partecipazione e all’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico Regionale; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito il Consiglio di Stato rende il parere decisorio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’interesse all’annullamento è collegato a una specifica disposizione dell’atto impugnato e tale disposizione viene successivamente annullata con pronuncia passata in giudicato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri la permanenza di un’utilità concreta derivante dalla decisione sul merito.
- La mancata risposta del ricorrente alla richiesta dell’organo decidente di confermare la permanenza dell’interesse, valutata insieme all’assenza di contestazione dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse e a eventuali dichiarazioni rese in paralleli giudizi, può confermare l’improcedibilità del ricorso.
- Il principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971 impedisce allo stesso interessato di impugnare il medesimo provvedimento sia in sede straordinaria sia in sede giurisdizionale; il rimedio esperito per secondo è inammissibile.
- La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione nel merito resa dal ricorrente in un parallelo giudizio avente a oggetto il medesimo provvedimento costituisce elemento rilevante per valutare la persistenza dell’interesse nel ricorso straordinario.
Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare contro la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di La Maddalena per l’annullamento della delibera regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, con cui era stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché degli atti, delle cartografie, delle norme tecniche di attuazione e degli atti preparatori connessi.
La società era proprietaria di un’area interessata da una lottizzazione convenzionata risalente al 1974, successivamente modificata nel 1980. Secondo la prospettazione della ricorrente, il P.P.R. avrebbe imposto un vincolo sostanzialmente assoluto di inedificabilità nella fascia costiera, pregiudicando il completamento della lottizzazione e vanificando investimenti e controprestazioni già effettuati in favore del Comune.
Motivi dedotti dalla società
La ricorrente aveva censurato il P.P.R. sotto molteplici profili, tra cui:
- la mancata approvazione da parte del Consiglio regionale;
- la violazione della normativa statale e regionale in materia di pianificazione paesaggistica;
- l’omessa considerazione delle caratteristiche dei singoli territori;
- l’introduzione di prescrizioni non attinenti alla tutela del paesaggio;
- la limitazione delle possibilità edificatorie e la lesione delle facoltà dominicali;
- il contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost.;
- l’insufficiente partecipazione dei Comuni, dei privati e delle amministrazioni statali;
- l’illegittimità delle conferenze di co-pianificazione;
- la subordinazione degli interventi al raggiungimento di una successiva intesa;
- la violazione degli artt. 135, 143, 144 e 145 del d.lgs. 42/2004;
- l’illegittima attribuzione di funzioni al Comitato scientifico e ai gruppi istruttori;
- il difetto di coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali.
Sviluppo del procedimento consultivo
Il procedimento è stato oggetto di diversi pareri interlocutori. Nel 2016 e nel 2023 il Consiglio di Stato aveva chiesto di verificare la permanenza dell’interesse e, in caso affermativo, aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori. Nel 2024 aveva inoltre richiesto di valutare gli effetti dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, comprese le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, la legge regionale Sardegna n. 21 del 2020 e le sentenze della Corte costituzionale n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022.
La società aveva manifestato l’interesse alla decisione con memoria del 29 agosto 2017. Tuttavia, non ha risposto alla successiva richiesta del Presidente della Sezione, formulata il 26 novembre 2025, di confermare la permanenza dell’interesse. La Regione Sardegna, nella relazione del 13 giugno 2025, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Annullamento dell’art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’interesse della società era stato prospettato in relazione agli effetti dell’art. 15, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R. La ricorrente aveva infatti sostenuto che, senza l’annullamento della clausola relativa all’intesa, la propria area sarebbe rimasta di fatto inedificabile.
Tale disposizione è stata successivamente annullata dal TAR Sardegna con le sentenze n. 2010 del 31 ottobre 2007 e n. 2241 del 13 dicembre 2007, entrambe passate in giudicato. Secondo il Collegio, si è così verificato proprio l’evento cui la società aveva subordinato la permanenza della propria utilità concreta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso straordinario.
Rilevanza del parallelo giudizio dinanzi al TAR
La sopravvenuta carenza di interesse è stata confermata anche dal comportamento tenuto dalla società nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Sardegna contro il diniego comunale di rilascio della concessione edilizia e, con motivi aggiunti, contro il P.P.R.
In quel giudizio la società aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito dell’intera controversia. Il TAR Sardegna, con sentenza della Sezione II n. 110 dell’11 febbraio 2014, ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il P.P.R. era stato impugnato prima con il ricorso straordinario. In applicazione dell’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971 e del principio di alternatività, la successiva impugnazione giurisdizionale dello stesso atto avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il principio opera secondo la regola per cui, scelta una via di tutela, non è possibile accedere successivamente all’altra per impugnare il medesimo provvedimento.
Decisione
Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il P.P.R., ritenendo decisiva la sopravvenuta carenza di interesse. La mancata conferma dell’interesse nel procedimento consultivo, la mancata replica all’eccezione regionale e la precedente dichiarazione di carenza di interesse resa nel giudizio davanti al TAR hanno ulteriormente corroborato tale conclusione.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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