Cassazione Penale, Ordinanza n. 21893/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato, con atto qualificato come ricorso per cassazione proposto per saltum, sia l'ordinanza di revoca dell'ammissione di un testimone, sia il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. Ha dedotto: 1) la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, sostenendo che la revoca dell'ordinanza di ammissione della testimonianza fosse illogica; 2) la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese dall'imputato sul ruolo del testimone; 3) la violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione, assumendo di avere agito in buona fede e di aver confidato nel fornitore circa la lecita provenienza del bene acquistato. La Corte ha però rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come vizi di legge e di motivazione, investivano in realtà la valutazione del materiale probatorio e dunque un giudizio di merito non devolvibile in cassazione con ricorso per saltum quando siano dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato l'impugnazione come appello, ritenendo che le doglianze attingessero il merito della valutazione probatoria e includessero espressamente vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p. Conseguentemente ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio. Non ha esaminato nel merito la responsabilità per ricettazione né la censura sulla prova testimoniale.
Norme richiamate
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
richiamato solo per la sintetica esposizione dei motivi del ricorso
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
vizio dedotto per mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; la censura, quando investe la scelta e valutazione della prova, richiede il giudizio di appello
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio dedotto per manifesta illogicità/travisamento della prova; se la doglianza riguarda la valutazione del compendio probatorio, il rimedio è l'appello e non il ricorso per cassazione per saltum
consente il ricorso diretto per cassazione nei casi in cui la parte abbia diritto di appellare la sentenza di primo grado
esclude la ricorribilità per saltum quando siano dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), disponendo la conversione del ricorso in appello
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
la loro evocazione rende incompatibile il ricorso per cassazione immediato e determina la conversione in appello
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamo a precedenti di legittimità secondo cui, se le censure sono dirette contro la valutazione delle prove, il ricorso va trattato come appello
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la mancata assunzione di prova decisiva, se prospettata insieme a censure di merito, non consente il ricorso per cassazione per saltum
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il giudice di legittimità deve interpretare la volontà dell'impugnante e privilegiare, in caso di dubbio, il gravame ordinario quando le critiche siano di tipo fattuale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto per saltum deve essere convertito in appello quando contenga motivi riconducibili ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) o e), c.p.p., poiché tali censure implicano un riesame fattuale precluso alla Corte di cassazione.
- Quando l'impugnazione, pur qualificata come violazione di legge o vizio di motivazione, mira sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto, il giudice deve riqualificare il mezzo come appello.
- In caso di dubbio sulla reale volontà dell'impugnante, va privilegiato il gravame ordinario rispetto al ricorso eccezionale per cassazione immediata.
- La deduzione della mancata assunzione di una prova e del travisamento della prova, se inserita in una critica alla ricostruzione del fatto, integra un motivo devolvibile al giudice di appello e non alla Corte di cassazione in sede di ricorso per saltum.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato, quando richiede una rivalutazione del compendio istruttorio per escludere il dolo, non configura una mera questione di diritto ma una contestazione di merito.
- rami
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