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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21892/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza affrontare i motivi di merito relativi alla sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni per l'esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 8 gennaio 2025. La Corte di cassazione non esamina il merito della decisione impugnata, perché rileva che il ricorso è stato sottoscritto e proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la ministerialità tecnica del difensore abilitato per il ricorso per cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del soggetto che lo ha sottoscritto.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza tecnica del difensore abilitato; il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato quando la legge richiede l'intervento tecnico del difensore abilitato; la sottoscrizione personale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio originario di legittimazione del ricorrente, la Corte non entra nel merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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