Cassazione Penale, Ordinanza n. 21891/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti per i reati di tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per omessa valutazione, da parte del giudice del patteggiamento, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La censura mirava quindi a contestare la mancata verifica di cause ostative alla definizione concordata del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a censurare, contro una sentenza di patteggiamento, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, per conseguenza, dalla disciplina dell'inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero.
condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
evocato come parametro la cui omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.
la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la definizione de plano dell'inammissibilità del ricorso in questo tipo di evenienza.
l'impugnazione è inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.
richiamato quale base normativa della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente l'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La verifica delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento non può essere devoluta in cassazione, mediante impugnazione della sentenza di patteggiamento, quando il motivo rientri nel divieto posto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza fissazione dell'udienza, quando il motivo è non consentito dalla legge processuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa previsione normativa.
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