Cassazione Penale, Ordinanza n. 21896/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia all'impugnazione, ritenendo applicabile l'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza che estende tale conseguenza anche ai casi di inammissibilità derivante da rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione a reati in materia di stupefacenti e riciclaggio. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 61-bis e 648-bis c.p., sostenendo l'insussistenza della tipicità del reato di riciclaggio. Successivamente, con nota del 12 maggio 2025 e con ratifica dell'imputato, il difensore ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento).
richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla tipicità del riciclaggio, senza ulteriori sviluppi nel provvedimento.
richiamato dalla difesa come norma asseritamente violata per contestare la sussistenza del delitto di riciclaggio.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta e ratificata dall'imputato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza distinguere tra le diverse cause di inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione assorbe ogni censura di merito, rendendo superfluo l'esame delle doglianze sulla configurabilità del reato contestato.
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