Cassazione Penale, Sentenza n. 29125/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza di condanna emessa in grado di appello per reati connessi ad associazione di tipo mafioso, estorsioni (consumate e tentate), detenzione illegale di arma, ricettazione. I motivi principali: 1) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis, comma 3 c.p.; 2) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per presunta diversa qualificazione/denominazione e autonomizzazione del gruppo criminoso rispetto al "clan Moccia"; 4) vizi di motivazione nella qualificazione della recidiva e nel calcolo della pena (aumenti per continuazione); 5) carenza probatoria e vizio di motivazione quanto all'identificazione di taluni imputati in intercettazioni (es. identificazione del "nano") e quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Gran parte dei ricorsi dichiarati inammissibili: il ricorso di Caputo Lucio dichiarato inammissibile per rinuncia formale ai motivi; i ricorsi di Tortora Enrico e Tortora Renato inammissibili poiché in appello era intervenuta rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità; il ricorso di Carpentieri Francesco inammissibile per genericità delle censure e mancato confronto puntuale con la motivazione impugnata. E' invece accolto, in parte, il ricorso di Maugeri Emanuele Angelo: il secondo motivo (vizi nella valutazione probatoria con riferimento a specifiche intercettazioni e all'uso di elementi probatori provenienti da altro giudizio) è ritenuto fondato; la sentenza è annullata in relazione al giudizio di responsabilità nei confronti di Maugeri e la Corte d'appello dovrà nuovamente valutare, alla luce delle osservazioni della Cassazione, la possibilità di formulare un nuovo giudizio di responsabilità. Condanne alle spese e somme a carico dei ricorrenti (Caputo, Tortora E., Tortora R., Carpentieri) a favore della Cassa delle ammende (e liquidazioni alle parti civili come da dispositivo); specifica condanna di Tortora Renato al pagamento delle spese relative alla parte civile Del Vecchio Rocco. Per la parte civile Valentino Rocco non stata effettuata liquidazione poiché la domanda di risarcimento è stata accolta solo nei confronti di altri imputati.
Norme richiamate
Richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dal comma 3 dedotta dal ricorrente; il motivo non è stato esaminato nel merito nel caso di Caputo per inammissibilità del ricorso (rinuncia). In generale la Corte richiede motivazione adeguata per negare o riconoscere l'attenuante.
art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante e art. 416-bis.1 citato dalla sentenza)
La Corte ha ritenuto valutabile l'estensione dell'aggravante mafiosa a singoli fatti/concorrenti se la prova dimostra il vincolo associativo o la riconducibilità delle condotte agli interessi dell'associazione; nel caso di Carpentieri la Corte d'appello aveva motivato l'applicazione dell'aggravante.
Richiamata indirettamente nel ragionamento sulla utilizzazione di elementi probatori tratti da altro giudizio: la Cassazione sottolinea che l'uso di contenuti di altra sentenza come fonte probatoria richiede rispetto dei limiti normativi e va chiarito esplicitamente, omissione che ha determinato i rilievi nei confronti della motivazione sulla responsabilità di Maugeri.
La Corte ricorda che i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; ragioni generiche o non argomentate comportano l'inammissibilità del ricorso.
principio di correlazione tra accusa e sentenza (giurisprudenziale)
La Corte afferma che l'evoluzione o la specificazione della denominazione/struttura di un gruppo criminoso, purché non determini una trasformazione ontologica del fatto originario e sia fondata sugli stessi elementi probatori di cui l'imputato ha avuto conoscenza, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia, in sede d'appello, ai motivi relativi alla responsabilità rende irrevocabile quella parte della sentenza e preclude la censura in Cassazione su quegli stessi profili: la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che ripropongono motivi rinunciati.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: argomentazioni vaghe o generiche sono causa di inammissibilità.
- La qualificazione o la specificazione della denominazione/organizzazione di un sodalizio (es. evoluzione di un "clan") non costituisce per se nuova imputazione se non muta gli elementi essenziali del fatto e se l'imputato ha avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie su cui si fonda la ricostruzione.
- Le intercettazioni identificative richiedono adeguata contestualizzazione e corroborazione: l'identificazione di un soggetto con un soprannome deve essere spiegata e supportata da altri elementi probatori; l'uso non motivato di conversazioni tratte da altri procedimenti o di sentenze altrui come fonte probatoria può rendere il giudizio viziato.
- L'applicazione di aggravanti correlati all'associazione mafiosa e gli aumenti per continuazione devono essere motivate specificamente rispetto alle condotte e ai destinatari; sommarietà motivazionale sul calcolo della pena può determinare censure di merito.
- Se la Corte d'appello utilizza elementi probatori connesse ad altri procedimenti, deve indicare chiaramente la provenienza, la modalità di acquisizione e la rilevanza probatoria tenendo conto dei limiti normativi all'utilizzo di atti giudiziari altrui.
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