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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32138/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione/erronea applicazione degli artt. 66 cod. proc. pen. e 495 cod. pen.: la difesa deduce che la polizia giudiziaria non avrebbe pronunciato l'ammonimento di cui all'art. 66 prima di chiedere le generalità e, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., e dell'art. 495, primo comma), sostiene che le dichiarazioni rese in assenza dell'avvertimento siano inutilizzabili e che quindi non poteva essere contestato il reato di false dichiarazioni (art. 495). La difesa chiede l'estensione dell'effetto della pronuncia costituzionale anche all'art. 66. 2) violazione/erronea applicazione dell'art. 604, comma 5-bis (nella formulazione anteriore alla riforma) relativa al giudizio celebrato in assenza dell'imputato: si contesta la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio (sarebbe risultata "irreperibilità" al domicilio) e si sostiene che, non essendosi svolte le ricerche obbligatorie o la notifica a mani proprie, il processo di primo grado si è svolto illegittimamente in assenza dell'imputato, con conseguente nullità della sentenza ai sensi delle disposizioni richiamate e del regime transitorio (art. 89, d.lgs. 150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione come infondato. Sul punto preliminare relativo alla presunta mancanza di firma digitale nella requisitoria del Procuratore generale, la Corte ha ritenuto la censura inapplicabile: la requisitoria non era atto "nato" digitale e la comunicazione via PEC non comporta una sanzione di nullità, inoltre non è stata indicata alcuna conseguenza processuale collegata. Sul primo motivo, la Corte ha escluso la rilevanza dell'art. 66: la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2023 non estende il diritto al silenzio alle dichiarazioni sulle proprie generalità e riguarda le dichiarazioni rese nella qualità di indagato o imputato; nel caso concreto non risultava che Rigamonti fosse già in tale posizione quando venivano rese le dichiarazioni di identificazione, quindi l'obbligo di ammonimento ex art. 66 non è applicabile e le dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili. Sul secondo motivo, la Corte ha constatato che la notifica è stata regolarmente eseguita: dopo l'attestazione di irreperibilità da parte del postino è stata applicata la modalità prevista dall'art. 161, comma 4, con trasmissione al difensore via PEC (ricevuta dal difensore), conforme alla giurisprudenza di Sezioni Unite; la difesa non aveva dimostrato che l'assenza fosse dovuta a causa non imputabile all'imputato (caso fortuito o forza maggiore) né aveva prospettato tale eccezione nei gradi di merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 66 cod. proc. pen.

    Prevede l'ammonimento nel primo atto in cui è presente l'imputato affinché dichiari le proprie generalità; la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo nel caso di dichiarazioni rese da soggetto non già nella qualità di indagato/imputato al momento della richiesta delle generalità

  • art. 495, primo comma, cod. pen.

    Norma che sanziona le false dichiarazioni sulle generalità rese a pubblico ufficiale; la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la norma laddove non esclude la punibilità se le dichiarazioni sono rese senza i previsti avvertimenti all'indagato; nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che tale tutela non si estenda alle dichiarazioni di soggetti non ancora indagati

  • sentenza Corte costituzionale n. 111 del 5 giugno 2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 495, primo comma, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di avvertimento all'indagato prima di chiedere informazioni e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza tali avvertimenti; la Corte di Cassazione ha precisato che la pronuncia riguarda le dichiarazioni rese da indagati/imputati e non le sole generalità di soggetti che non rivestono tale qualità

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede specifici avvertimenti all'indagato/imputato durante le indagini; la Consulta ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non impone la preventiva formulazione degli avvertimenti prima di richiedere certe informazioni

  • art. 21 norme di attuazione cod. proc. pen.

    Riguarda le informazioni sulle generalità e altri dati identificativi; richiamato nel contesto della sentenza della Consulta e della difesa

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ante riforma)

    Regolava l'impugnazione per nullità derivante dal processo celebrato in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistessero nel caso concreto perché la notifica era stata eseguita correttamente e non era stata provata un'assenza dovuta a causa non imputabile all'imputato

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    "quando la notifica per posta è impossibile per irreperibilità, la consegna dell'atto al difensore..."

    Consente, in caso di irreperibilità attestata dal postino nel domicilio dichiarato, la consegna dell'atto al difensore dell'imputato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale procedura e valida la trasmissione al difensore via PEC

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della dichiarazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale e la possibile consegna dell'atto al difensore; richiamato per confermare la legittimità della modalità di notifica adottata

  • art. 420-ter e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Disposizioni che regolano la celebrazione in assenza dell'imputato e le relative ipotesi di sospensione o ricerche; la Corte ha richiamato che per ottenere la tutela prevista occorre dimostrare che l'assenza derivi da impossibilità non imputabile all'imputato

  • art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata ... continuano ad applicarsi le disposizioni... anteriori"

    Norma transitoria invocata dalla difesa per far applicare la disciplina previgente in materia di assenza; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'eccezione perché i presupposti di fatto per la nullità non sussistevano

  • art. 111, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede aspetti formali relativi agli atti redatti in forma di documento informatico; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente perché la requisitoria non era un atto originariamente digitale e non è prevista una sanzione di nullità per la modalità di invio via PEC

  • art. 24 Cost.

    Richiamato implicitamente come fondamento del diritto di difesa; la Consulta ha interpretato la garanzia del diritto di difesa non estendendola automaticamente alle dichiarazioni sulle generalità

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte costituzionale sul diritto al silenzio e sugli avvertimenti riguarda dichiarazioni rese nella qualità di indagato o imputato e non si estende automaticamente alle semplici dichiarazioni sulle generalità rese da soggetti che non erano ancora qualificati come indagati/imputati.
  • L'obbligo di formulare l'ammonimento previsto dall'art. 66 cod. proc. pen. prima di chiedere le generalità trova applicazione, come tutela, quando il soggetto si trova già nella posizione di indagato/imputato; in assenza di tale qualità le dichiarazioni di identificazione possono essere utilizzate.
  • Le questioni processuali attinenti a nullità o vizi di notifica devono essere dedotte e documentate nelle fasi di merito (primo grado o appello): eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione hanno scarse possibilità di accoglimento se non adeguatamente provate e motivate.
  • La notifica che segue l'attestazione di irreperibilità dell'addetto postale e la conseguente trasmissione dell'atto al difensore (art. 161, comma 4) è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una modalità legittima e idonea a rendere valida la notificazione, salvo prova contraria che l'imputato fosse impossibilitato senza sua colpa a ricevere le comunicazioni.
  • La mancata sottoscrizione digitale di una requisitoria o di un atto comunicato via PEC non determina automaticamente la nullità dell'atto, se l'atto non è stato "nato" digitale e non è prevista specifica sanzione; occorre verificare la rilevanza processuale concreta dell'irregolarità.
  • Per far valere l'inefficacia di dichiarazioni rese in assenza di specifici avvertimenti occorre collegare fattualmente la posizione di indagato/imputato al momento della resa delle dichiarazioni; senza questo collegamento la pronuncia costituzionale non è automaticamente applicabile.

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