Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11986/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale e insufficiente provvista indiziaria in relazione all'art. 416-bis c.p., sostenendo che il Tribunale abbia fondato la gravità indiziaria su una sola intercettazione e sulla dichiarazione del collaboratore Vinciguerra, elementi che al più configurerebbero una semplice contiguità e non la "affectio societatis" necessaria per l'associazione mafiosa. 2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 192 c.p.p.) per presunto travisamento delle captazioni, in particolare dei progressivi 325 e 346 del 19/07/2019, e delle dichiarazioni del collaboratore; si sostiene che le intercettazioni, lette nella corretta collocazione cronologica, dimostrerebbero che Arcidiacono operava come spacciatore autonomo che strumentalmente si dichiarava fedele al clan per ottenere protezione. 3) Violazione dell'obbligo motivazionale in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della custodia in carcere (art. 274 lett. c) e art. 275 c.p.p.), per mancata prova dell'uso dell'arma nell'interesse dell'associazione e per l'assenza di una provvista indiziaria sufficiente, con la conseguente inesistenza dei presupposti per la misura più afflittiva senza aver considerato misure meno gravose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e riconducibile a una richiesta di riedizione del merito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'analisi organica, ampia e approfondita degli elementi a carico del ricorrente, valutando compiutamente le captazioni e le dichiarazioni del collaboratore Vinciguerra sia sul piano dell'attendibilità intrinseca che estrinseca e ricostruendo una piena messa a disposizione del ricorrente nei confronti della consorteria (art. 416-bis). La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle intercettazioni e dell'interpretazione del linguaggio è questione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o travisamento della prova, circostanza non riscontrata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'art. 416-bis è stato interpretato richiamando il principio secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa e per la 'messa a disposizione' del sodalizio; il Tribunale ha ritenuto sussistente la provvista indiziaria in base a captazioni e dichiarazioni di collaboratore che, valutate nella loro attendibilità, indicano la partecipazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte relativa all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte precisa che la Cassazione può rilevare l'insussistenza dei gravi indizi solo se deriva la violazione di specifiche norme di legge o dalla mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Rilevato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha ribadito che contestazioni sulla motivazione che si risolvono in una diversa valutazione del merito non sono ammissibili, salvo che non emerga una manifesta illogicità o travisamento.

  • art. 274 lett. c) e art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla scelta e alla graduazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che la concreta provvista indiziaria relativa all'art. 416-bis e le esigenze cautelari ricostruite dal Tribunale giustificassero la custodia in carcere, assorbendo le doglianze sulla mancata adozione di misure meno afflittive.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di merito affidata al giudice di merito; la revisione in Cassazione è possibile solo per travisamento della prova o manifesta illogicità decisiva.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire elemento decisivo se il giudice del merito ne valuta l'attendibilità intrinseca ed estrinseca e fornisce motivazione logica e coerente.
  • L'insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p. è sindacabile in Cassazione solo se emerge una carenza motivazionale grave, una violazione normativa o un travisamento dei fatti tale da apparire manifesto.
  • La scelta della misura cautelare (custodia in carcere vs misure meno afflittive) deve essere motivata in relazione alla provvista indiziaria e alle esigenze cautelari concrete; però la semplice contestazione astratta della gravità indiziaria senza analisi critica puntuale della motivazione del giudice di merito è insufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.