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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29875/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di realizzazione di una discarica abusiva. La difesa ha dedotto: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che il capo di imputazione richiamasse erroneamente il comma 2 dell'art. 256 anziché il comma 3; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della penale responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, in particolare l'asserita mera attività di trasporto di una lavatrice funzionante; (3) erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (4) omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che il fatto contestato era descritto in modo inequivoco come realizzazione di una discarica abusiva e che l'erroneo richiamo al comma 2 dell'art. 256, anziché al comma 3, era irrilevante perché la descrizione fattuale prevale sull'esatta indicazione delle norme, salvo pregiudizio del diritto di difesa. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione, perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione in assenza di manifesta illogicità o travisamento. Ha inoltre giudicato corretta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, non essendo emersa una necessità assoluta di nuovi accertamenti. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, affermando che la data del fatto rendeva applicabile l'istituto dell'improcedibilità, non ancora maturata alla data della decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 c. 2 d.lgs. 152/2006

    Il richiamo al comma 2 nel capo di imputazione è stato ritenuto irrilevante rispetto alla descrizione del fatto, perché la fattispecie contestata era in realtà quella della realizzazione di discarica abusiva, incompatibile con le qualifiche soggettive previste dal comma 2.

  • art. 256 c. 3 d.lgs. 152/2006

    È la disposizione ritenuta sostanzialmente riferibile al fatto descritto nel capo di imputazione, relativo alla realizzazione di una discarica abusiva.

  • art. 621 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Ai fini della contestazione dell'accusa, rileva soprattutto la specifica descrizione del fatto storico e non l'esatta individuazione formale della norma violata; l'errore nel riferimento normativo non determina nullità se il fatto è chiaramente contestato e non vi è compressione del diritto di difesa.
  • In tema di discarica non autorizzata, il reato può configurarsi anche in presenza di un accumulo di rifiuti realizzato mediante condotte ripetute, su un'area trasformata di fatto in deposito stabile, essendo irrilevante l'assenza delle attività tipiche di una discarica autorizzata.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio o in una diversa lettura delle prove, salvo che si deducano mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della motivazione su aspetti decisivi.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello o in cassazione può essere respinta quando non sia dimostrata una necessità assoluta di nuovi approfondimenti istruttori.
  • Una doglianza sulla prescrizione deve confrontarsi con il regime processuale effettivamente applicabile al fatto e al momento della decisione; la mera invocazione dell'estinzione non è sufficiente se risulta operante un diverso istituto non ancora maturato.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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