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Sentenza

Sentenza n. 2389/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento che le aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero, non impugnata e divenuta definitiva, ma non eseguita mediante il caricamento delle somme sulla carta elettronica, nonostante ulteriori notifiche e solleciti. Ha chiesto l’esatta esecuzione del giudicato, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. L’Amministrazione ha sostenuto che l’ottemperanza avrebbe potuto riguardare soltanto euro 1.000,00, essendo prescritta la pretesa relativa all’anno 2018/2019, e ha contestato anche le spese liquidate in favore del difensore antistatario. Il TAR ha rilevato d’ufficio, sulla base dell’incombente istruttorio disposto, che la prova della notificazione del titolo esecutivo era stata depositata in formato EML, ma attestava la notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice. La ricorrente non ha quindi dimostrato la rituale notificazione richiesta dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato può essere intrapresa soltanto dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice. La documentazione inizialmente prodotta non consentiva di verificare integralmente la notificazione PEC; per questo il TAR aveva ordinato il deposito del file EML. Il file depositato ha comprovato la notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ma non presso il domicilio reale del Ministero. Non essendo stata dimostrata una notificazione rituale, il termine dilatorio di 120 giorni non poteva ritenersi decorso e l’azione di ottemperanza non era ammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    l’azione esecutiva nei confronti delle Amministrazioni dello Stato può essere intrapresa soltanto decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione statale costituisce presupposto necessario per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e per la successiva proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato nel titolo giudiziale del Tribunale del lavoro posto a fondamento dell’azione di ottemperanza; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione da parte del TAR.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro un’Amministrazione dello Stato è ammissibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla rituale notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.
  • La notificazione del titolo esecutivo all’Avvocatura dello Stato, anziché presso il domicilio reale dell’Amministrazione statale debitrice, non dimostra l’avvenuta notificazione richiesta dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non fa decorrere il termine dilatorio per l’azione esecutiva.
  • Quando la prova della notificazione PEC è contestata o non verificabile integralmente, il deposito del messaggio in formato EML può essere richiesto per documentare mittente, destinatario, data e ora di invio e ricezione nonché l’esito della trasmissione; tale deposito deve comunque dimostrare la notificazione presso il domicilio corretto dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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