Cassazione Civile, Ordinanza n. 03947/2025 del 16/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un'ex moglie di ottenere dal'ex marito, in relazione a due appartamenti e un garage acquistati in comunione legale durante il matrimonio e rimasti nella disponibilità esclusiva dell'uomo dopo la separazione, il rendiconto delle somme percepite dal 1999 in avanti a titolo di frutti civili degli immobili e la restituzione della quota di spettanza, previa detrazione delle spese sostenute. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto dell'attrice alla quota dei frutti civili percepiti, quantificandola sulla base della CTU e accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale. La Corte d'appello, in riforma totale, ha invece respinto la domanda principale e l'appello incidentale, ritenendo non provato che il convenuto avesse effettivamente incassato somme in relazione agli immobili. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. per uso di prove inesistenti o non offerte; 2) errore di percezione e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di aver assolto l'onere probatorio con documenti sulla comproprietà, con istanza ex art. 210 c.p.c. e con la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, che avrebbe dovuto condurre all'ammissione dei fatti ex art. 232 c.p.c.; 3) erronea qualificazione della CTU, che il giudice d'appello avrebbe indebitamente svalutato, pur essendo legittimo che il consulente acquisisse documenti presso l'Agenzia delle Entrate per rispondere ai quesiti; 4) omessa pronuncia sulla domanda di rendiconto ex artt. 263 ss. c.p.c. e art. 723 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nell'escludere del tutto rilevanza probatoria alla CTU e nell'omettere una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, compresi i dati documentali ottenuti dal consulente presso l'Agenzia delle Entrate in esecuzione dei quesiti e nei limiti di un'istanza istruttoria tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Ha inoltre precisato che la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma può concorrere con altri elementi probatori. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e pronunciare anche sulla domanda di rendiconto.
Norme richiamate
non consente di fondare la decisione su prove inesistenti; tuttavia la censura era in parte inammissibile perché rivolta a passaggi della sentenza che non costituivano ratio decidendi, e il giudice di merito deve valutare complessivamente il materiale probatorio acquisito.
l'istanza tempestiva di esibizione verso la pubblica amministrazione può legittimare l'acquisizione documentale da parte del CTU nei limiti del quesito affidatogli.
la mancata comparizione o risposta all'interrogatorio formale non equivale automaticamente a confessione, ma consente al giudice di valutare i fatti come ammessi solo in presenza di altri elementi di prova.
l'eventuale acquisizione da parte del CTU di documenti diretti a provare i fatti principali è nullità relativa, deducibile dalla parte nella prima difesa successiva al vizio o alla sua conoscenza; nel caso concreto non vi era violazione perché l'acquisizione era funzionale a un'istanza istruttoria tempestiva.
il procedimento di rendiconto presuppone un obbligo di rendere il conto già accertato; se è controversa la situazione che lo fonda, tale presupposto deve essere previamente verificato dal giudice.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di rendiconto e alla gestione dei frutti dei beni comuni.
richiamato in relazione alla necessità di indicare in ricorso il contenuto del quesito di CTU e gli elementi rilevanti del giudizio.
menzionato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'acquisizione documentale da parte del consulente nella CTU contabile.
richiamato in via implicita rispetto all'onere della prova gravante sull'attrice e al tema della sua eventuale assoluzione mediante gli strumenti istruttori ammessi.
non presente; omissione non ricavabile dal testo.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti del quesito e del contraddittorio, può acquisire documenti necessari anche presso pubbliche amministrazioni quando ciò sia funzionale a rispondere al quesito e si collochi entro i confini di un'istanza istruttoria tempestivamente proposta dalla parte.
- L'acquisizione da parte del CTU di documenti rilevanti per i fatti principali non è di per sé illegittima se la parte aveva attivato tempestivamente gli strumenti istruttori per ottenerli; in tal caso non si viola l'onere della prova né si determina automaticamente nullità della consulenza.
- La CTU non può essere esclusa aprioristicamente dalla valutazione probatoria: il giudice di merito deve esaminare il complessivo materiale acquisito, compresi i dati documentali emersi tramite consulenza, e non può degradare tali elementi a mera ipotesi di calcolo senza una verifica concreta.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce confessione automatica; il giudice può valorizzarla solo in concorso con altri elementi probatori, in una valutazione unitaria del quadro istruttorio.
- La domanda di rendiconto presuppone l'accertamento del rapporto o della situazione giuridica da cui nasce l'obbligo di rendere il conto; se tale presupposto è controverso, il giudice deve prima verificarlo e poi pronunciarsi sul rendiconto.
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