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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43363/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia da parte del ricorrente (dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 30/08/2023) e per la perdita di efficacia della misura cautelare, con conseguente perdita di interesse a proseguire il giudizio di legittimità. Alla pronuncia non è seguita alcuna condanna alle spese né al versamento alla cassa delle ammende in capo al ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP di Cosenza che aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare del divieto di dimora per il reato di tentata estorsione. I motivi dedotti: (1) nullità del procedimento di riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; (2) violazione dei termini procedurali relativi al deposito tramite PEC (momento del perfezionamento del deposito nelle ore serali e nei prefestivi); (3) errore nella qualificazione giuridica dei fatti e mancanza del dolo tipico dell'estorsione contestata (sostenuta alternativamente la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni); (4) carenza di motivazione circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato invocato come presupposto della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; nel caso la decisione di merito (Tribunale) aveva rigettato il ricorso ex art. 309 e la questione è stata portata in cassazione ma il giudizio di legittimità è stato dichiarato inammissibile per rinuncia e perdita di efficacia della misura.

  • artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per eccepire la nullità del procedimento di riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte non ha entrato nel merito della censura perché ha pronunciato inammissibilità per rinuncia e perdita d'interesse.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel testo processuale in relazione alla richiesta di trattazione orale; qui è stato preso atto che le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Prevede forme di processazione scritta e procedure straordinarie (richiamata in relazione alla requisitoria scritta e al contraddittorio scritto).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione della decisione di cassazione: la Corte ha enunciato i motivi con i limiti necessari per la motivazione ai sensi di questa norma.

  • artt. 273 e 292, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a censura sulla qualificazione del fatto e sugli elementi probatori richiesti per il reato contestato; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione (censurata nel ricorso); la questione sulla sussistenza del dolo e sulla qualificazione del fatto è stata sollevata ma non decisa dalla Corte a seguito della rinuncia.

  • norme sulla dichiarazione di rinuncia e perdita di interesse (giurisprudenza citata Sez. U. n. 20/1996 e n. 7/1997)

    Principio giurisprudenziale secondo cui la rinuncia al ricorso e la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare rendono il ricorso inammissibile e impediscono la pronuncia sul merito; inoltre, in assenza di soccombenza non si imputano spese al rinunciante.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso e/o la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare determinano, di regola, l'inammissibilità del ricorso per perdita di interesse: il giudice di legittimità non entra nel merito se manca interesse sostanziale al giudizio.
  • Eccezioni procedurali (nullità per mancata notifica, ritardi nel deposito PEC) vanno contestate tempestivamente e documentate; se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni sopravvenute, tali questioni non vengono esaminate nel merito.
  • I depositi via PEC fatti in ore non lavorative o in giorni prefestivi possono essere considerati perfezionati il giorno lavorativo successivo; occorre verificare attentamente la tempistica per rispettare i termini processuali.
  • Per l'applicazione di misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione, il giudice deve motivare in modo concreto e attuale il pericolo di recidiva, indicando elementi fattuali che giustifichino la misura.
  • Se le parti non richiedono la trattazione orale, il processo può essere deciso con contraddittorio scritto: le argomentazioni scritte devono quindi essere complete e puntuali.
  • In caso di rinuncia senza soccombenza, la prassi giurisprudenziale tende a non imputare al rinunciante le spese processuali né somme a favore della cassa delle ammende.

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