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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17077/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 12/02/2026. In sintesi: la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando intervenuta prescrizione per Cutrì Salvatore su molti capi e riqualificando il capo 30 ai sensi dell'art. 483 c.p.; aveva confermato le restanti condanne e la condanna di Capogreco Immacolata (capo 29). Nei motivi di ricorso (come esposti da Macrì e da Capogreco) si censurano: a) la qualificazione giuridica della condotta (Macrì sostiene che la condotta andasse qualificata ai sensi dell'art. 316-ter c.p. e non come truffa), con la conseguente esclusione dell'elemento oggettivo della truffa; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) per Capogreco, la presunta carenza della motivazione circa l'elemento oggettivo della fattispecie concorsuale e l'insufficienza della prova sul contributo causale attribuitole (richiamando norme procedurali artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: i profili dedotti risultano in massima parte non devoluti in cassazione o reiterativi rispetto a quanto già esaminato dai giudici di merito; i ricorrenti non hanno confutato la logica e la motivazione della Corte d'appello. In particolare la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di Macrì sulla riqualificazione in art. 316-ter, perché i giudici di merito avevano accertato una complessa condotta simulatoria (falsa rappresentazione di una realtà imprenditoriale, assenza di coltivazioni, personale fittizio ecc.) che integra il quid pluris necessario per la truffa; il rifiuto delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato in relazione al precedente e alla gravità della condotta; il motivo di Capogreco è stato considerato mera replica del giudizio di merito, senza fornire elementi nuovi che mettano in crisi le risultanze e la motivazione della Corte d'appello (poiché la titolarità del conto corrente e il collegamento tra accrediti e falsa rappresentazione sono stati ritenuti contributo causale rilevante). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte d'appello ha riqualificato il capo 30 ai sensi di questa norma; Cassazione non ha ritenuto censurabile tale riqualificazione nell'ambito dell'esame di ammissibilità, confermando che i giudici di merito hanno individuato elementi fittizi connessi alla condotta.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente (Macrì) come alternativa alla fattispecie di truffa; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sia applicabile perché nel caso emerge una condotta articolata e simulatoria che va oltre la mera dichiarazione mendace, integrando invece il quid pluris tipico della truffa.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Invocata da Capogreco in relazione ai limiti di motivazione: la Cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e non idoneo a superare la valutazione di merito, dato che la decisione di appello aveva già fornito motivazione sufficiente.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro di censura sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura reiterativa e priva di confronto con la motivazione dei giudici di merito.

  • artt. 640 e 110 cod. pen.

    Riferite alla fattispecie di truffa e al concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che la condotta accertata rientra nei presupposti della truffa e che il contributo della ricorrente Capogreco (es. conto corrente utilizzato per incassare somme) ha rilievo causale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare la motivazione dei ricorsi in cassazione; la Corte ha sottolineato che i motivi sono stati esposti nei limiti previsti e che, comunque, non risultano idonei a mettere in crisi le motivazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende (euro tremila per ciascun ricorrente) in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Se una condotta include una pluralità di atti simulativi (falsa rappresentazione di una struttura imprenditoriale, fittizia presenza di lavoratori, assenza di coltivazioni ecc.) il giudice può ritenere che si tratti di un progetto artificioso che integra il "quid pluris" necessario per la truffa, e non una mera falsa dichiarazione riconducibile all'art. 316-ter.
  • Motivi non sollevati o non sviluppati in sede di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione: occorre devolvere la questione al giudice di appello perché sia considerata. La Cassazione non è il luogo per introdurre questioni nuove non affrontate nei gradi precedenti.
  • I motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito, senza contestare vizi specifici di motivazione o violazioni di legge, sono normalmente inammissibili per essere mera riesposizione del merito.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che il giudice di merito ha omesso di considerare elementi positivi rilevanti o ha operato una valutazione manifestamente illogica; la semplice diversa lettura del fatto non basta.
  • La titolarità di un conto corrente sul quale sono stati accreditati proventi illeciti può essere valorizzata come contributo causale rilevante nella responsabilità per reati patrimoniali, se collegata alla falsa rappresentazione che ha determinato gli accrediti.
  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione dei giudici di merito: deve rilevare vizi di diritto, illogicità manifesta o contraddittorietà, non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare le prove.
  • Quando la difesa non confronta in modo specifico e puntuale la motivazione dei giudici di merito, la Cassazione può dichiarare il motivo generico o reiterativo e quindi inammissibile.
  • L'applicazione di misure sanzionatorie accessorie (spese processuali, somme alla Cassa delle ammende) è prevista in caso di ricorsi dichiarati inammissibili e può essere disposta in presenza di atti processuali ritenuti infondati.

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